Attestazione di Qualità e Qualificazione Professionale dei servizi ADACI
L’attestazione di qualità e qualificazione professionale dei servizi ADACI:
conferma di qualità e di valore
Saper acquistare merci e servizi nel modo più adeguato è una professione
che richiede conoscenze e competenze specifiche.
Fin dal 1968, anno della sua fondazione, ADACI ha ritenuto importante svolgere un’attività di formazione e aggiornamento degli addetti agli Acquisti e Supply Management anche nell’ottica del riconoscimento della loro professionalità sia all’interno che all’esterno delle aziende e organizzazioni in cui operano.
La legge 4/2013 “Disposizioni in materia di professioni non organizzate” stabilisce che le associazioni, in possesso dei requisiti previsti, possano rilasciare un’attestazione relativa agli standard qualitativi e di qualificazione professionale.
Nell’ambito degli Acquisti e del Supply Management, cioè del processo di integrazione fra committenza e fornitori per massimizzare efficienza, innovazione e competitività della filiera produttiva, ADACI ha ottenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico il riconoscimento come Associazione dotata dei requisiti per qualificare l’attività dei soggetti che esercitano questa professione.
Il sistema di Attestazione Q2P ADACI prevede il riconoscimento di 3 livelli professionali crescenti:
All’iter di qualifica Q2P ADACI possono accedere sia Soci ADACI sia Non Soci. L’attestato Q2P può essere rilasciato solo a professionisti operanti in ambito Acquisti e/o Supply Management e Soci ADACI, nel rispetto della legge 4/2013. Per chi non lo fosse, il superamento dell’iter prevede il rilascio di un attestato di superamento della Sessione d’Esame garantendo comunque il diritto successivo al rilascio dell’attestato alla soddisfazione dei requisiti richiesti.
Oggi, cinque anni dopo l’approvazione della legge 4/2013, e dopo aver qualificato centinaia di buyer, di category manager e di responsabili, ADACI presenta un rinnovato iter di Attestazione, reso possibile dalla messa a punto di una fase di esame resa più articolata e più approfondita, allo scopo di permettere una valutazione più accurata e puntuale delle competenze dei candidati.
Dal 1° gennaio 2019 ai candidati alle sessioni di esame Q2P L1, L2 e L3, oltre alla verifica del ruolo di professionista attivo negli acquisti e nel supply management, non è richiesta né la frequenza di giornate formative, né il possesso di alcun titolo di studio.
Il singolo avrà pertanto l’opportunità di candidarsi per vedere attestate le competenze delle quali già è in possesso.
SCARICA IL REGOLAMENTO DELLA FORMAZIONE CONTINUA ADACI
ALLEGATO REGOLAMENTO DELLA FORMAZIONE CONTINUA
ADACI Formanagement mette a disposizione di quanti interessati all’ottenimento del Riconoscimento Professionale di ADACI:
- uno strumento di Assessment individuale delle conoscenze, abilità e competenze finalizzato ad individuare eventuali gap da colmare prima di sottoporsi alle prove di qualificazione e ad evidenziare aree di possibile miglioramento ai fini del proprio sviluppo professionale (per informazioni: attestazione.qualificazione@adaci.it)
- corsi e percorsi formativi, di gruppo od individuali, per lo sviluppo della professionalità
- CORSO BASE ACQUISTI: corso per la preparazione all’esame di Attestazione Professionale Q2P L1 per Buyer
- EXPLORER PER SENIOR BUYER: Percorso di preparazione pratica agli esami di Attestazione Professionale Q2P L2 per Senior Buyer
- RESPONSABILE PROCUREMENT: Percorso di preparazione pratica agli esami di Attestazione Professionale Q2P L3 per Esperti di Acquisti e Supply Management
- CATALOGO CORSI 2024 per individuare le proposte più adatte alla propria formazione
REGOLAMENTO DELLA FORMAZIONE CONTINUA
PER I PROFESSIONISTI QUALIFICATI ADACI
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IL CONSIGLIO NAZIONALE ADACI
considerato
- che a sé medesimo e ai Consigli di Sezione è affidato il compito di tutelare e vigilare sul corretto esercizio delle funzioni di acquisto, di approvvigionamento, di gestione materiali e logistica, supply management (gestione della fornitura) e facility management, e quello di garantire la competenza e la professionalità dei propri iscritti, nell’interesse della collettività;
- che, in particolare, lo Statuto prevede, tra le finalità associative, la promozione dei principi di Etica Professionale contenuti nel Codice Deontologico adottato dall’Associazione, il cui rispetto e la cui diffusione sono dovere del Socio;
- che inoltre tra le finalità associative vi è quella di favorire e rafforzare la formazione e la crescita professionale e culturale degli operatori del settore, fornendo, approfondendo e diffondendo tra loro conoscenze ed informazioni;
- che l’aggiornamento della competenza professionale può essere risultato di attività di apprendimento formale, non formale ed informale per cui l’obbligo formativo può essere assolto, tra l’altro, con studio individuale e partecipazione a iniziative culturali in materia di acquisto, di approvvigionamento, di gestione materiali e logistica, supply management (gestione della fornitura) e facility management;
- che, oltre che in ambito deontologico, il possesso di un adeguato bagaglio di conoscenze e di sapere anche a carattere specialistico, da aggiornare ed arricchire periodicamente, si apprezza in prospettiva comunitaria;
- che la continuità nella formazione e la costanza nell’aggiornamento assicurano più elevata qualità della prestazione professionale e manageriale erogata;
ha approvato il seguente
REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE CONTINUA
PER I PROFESSIONISTI QUALIFICATI ADACI
Articolo 1
Formazione professionale continua
1. Ai fini del presente regolamento si definiscono:
a. “Professione”: così come all’art.1, comma 2, della L.14/01/2013 n.4 in materia di acquisto, di approvvigionamento, di gestione materiali e logistica, supply management (gestione della fornitura) e facility management;
b. “Competenza professionale”: capacità comprovata di applicare conoscenze, abilità e comportamenti acquisiti nei contesti di apprendimento formale, non formale o informale nell’esercizio della professione;
c. “Formazione professionale continua”: il processo con cui, per mezzo di attività formative formali, non formali ed informali si incrementano le competenze possedute con l’aggiunta di altre utili o necessarie ad esercitare la professione;
d. “Iscritto” il Professionista iscritto all’elenco dei Professionisti qualificati con il conseguimento dell’attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi ADACI.
2. L’iscritto ha l’obbligo di mantenere e aggiornare la propria competenza professionale. A tal fine, egli ha il dovere di partecipare alle attività di formazione professionale continua previste e disciplinate dal presente regolamento, secondo le modalità ivi indicate.
3. L’adempimento di tale dovere è altresì condizione per una condotta aderente alle previsioni del Codice Etico in tema di sviluppo ed accrescimento della professionalità, dello status, della cultura e delle attività attinenti ed inerenti
alla professione e tenendo nella massima considerazione i valori che nascono dall’appartenenza all’ADACI e agli Organismi in cui l’Associazione è rappresentata.
Articolo 2
Contenuto dell’obbligo
1. L’obbligo di formazione decorre dal 1° gennaio dell’anno solare successivo a quello di iscrizione all’elenco dei Professionisti Qualificati Adaci o di rilascio dell’attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi Adaci, con facoltà dell’interessato di chiedere ed ottenere il riconoscimento di CF maturati su base non obbligatoria, ma in conformità alle previsioni del presente regolamento, nel periodo intercorrente fra la data d’iscrizione all’elenco o del rilascio dell’attestato e l’inizio dell’obbligo formativo. L’anno formativo coincide con quello solare.
2. L’unità di misura della formazione continua è il Credito Formativo (CF).
3. Ogni Iscritto deve essere in possesso di un minimo di 30 CF che sono attribuiti secondo i criteri indicati nel successivo art. 3. Il numero massimo di CF cumulabili è 120.
4. Al termine di ogni anno solare vengono detratti ad ogni Iscritto 30 CF dal totale cumulato. Non sono previsti valori di CF cumulati negativi, al raggiungimento della soglia di zero CF non viene applicato alcun ulteriore decurtamento.
5. Al momento dell’iscrizione all’elenco o al rilascio dell’attestazione di qualità e di qualificazione professionale dei servizi ADACI si accreditano 90 CF.
6. L’iscritto è libero di scegliere le attività formative che intende svolgere tra quelle riconosciute ai sensi dell’articolo 3 del presente regolamento.
Articolo 3
Attività di formazione continua
1. Integra assolvimento degli obblighi di formazione professionale continua la partecipazione effettiva e adeguatamente documentata alle attività di seguito
indicate:
a. corsi di formazione, di aggiornamento e master, seminari, convegni, giornate di studio, tavole rotonde, anche se eseguiti con modalità telematiche purché sia possibile il controllo della partecipazione;
b. commissioni di studio, gruppi di lavoro o commissioni associative istituiti dal Comitato Nazionale Adaci, o da organismi internazionali della categoria professionale;
c. altri eventi specificamente individuati dal Comitato Esecutivo Adaci o dalla Commissione Q2P.
2. L’attribuzione dei crediti relativi alla partecipazione alle attività di cui al punto 1 del presente articolo è regolamentata dall’allegato A al presente regolamento. E’ facoltà del Comitato Esecutivo e/o della Commissione Q2P stabilire un limite massimo o fisso di CF per la partecipazione alle attività formative, così come la definizione di coefficienti moltiplicativi (fino ad un valore massimo di 2,0) proporzionali al livello della pertinenza e dell’intensità formativa.
3. La partecipazione alle attività di cui al punto 1 rileva ai fini dell’adempimento del dovere di formazione continua a condizione che esse siano promosse od organizzate dal Comitato Esecutivo Adaci o dalla Commissione Q2P o, se organizzati da altre associazioni, enti, istituzioni od organismi pubblici o privati, sempre che siano stati approvati dal Comitato Esecutivo o dalla Commissione Q2P. L’approvazione viene concessa valutando la tipologia e la qualità dell’attività formativa, nonché gli argomenti trattati.
4. I soggetti che intendono ottenere l’approvazione preventiva di concedere CF per eventi da loro organizzati devono presentare alla Commissione Q2P ovvero al Comitato Esecutivo, una richiesta corredata da una relazione dettagliata con tutte le indicazioni necessarie a consentire la piena valutazione dell’evento anche in relazione alla sua rispondenza alle finalità del presente regolamento.
5. E’ altresì diritto dell’Iscritto richiedere la concessione di CF per la partecipazione anche ad altri eventi non organizzati e non patrocinati da Adaci. La richiesta di attribuzione CF all’evento può essere avanzata anche in modo preventivo ma per la maturazione dei CF il partecipante dovrà fornire prova di avvenuta partecipazione. A tal fine il Comitato Esecutivo e/o la Commissione Q2P richiedono, ove necessario, informazioni o documentazione per pronunciarsi sulla domanda di concessione di CF.
a. attività di docenza, presentazione di relazioni, interventi formativi o culturali negli eventi formativi di cui alle lettere a, b, c del punto 1.
b. pubblicazioni in materia di acquisto, di approvvigionamento, di gestione materiali e logistica, supply management (gestione della fornitura) e facility management, su riviste specializzate a diffusione o di rilevanza nazionale, anche on line, ovvero pubblicazioni di libri, saggi, monografie o trattati;
c. contratti di insegnamento in materie di acquisto, di approvvigionamento, di gestione materiali e logistica, supply management (gestione della fornitura) e facility management, stipulati con istituti universitari ed enti equiparati;
d. partecipazione alle commissioni per le sessioni plenarie di qualificazione professionale;
e. compimento di altre attività di studio ed aggiornamento svolte in autonomia, che siano state riconosciute come tali e valorizzate in termini di CF dal Comitato Esecutivo o dalla Commissione Q2P;
f. mantenimento del Ruolo Professionale nei settori di acquisto, di approvvigionamento, di gestione materiali e logistica, supply management (gestione della fornitura) e facility management.
Articolo 4
Esoneri
1. Il Comitato Esecutivo o la Commissione Q2P, su domanda dell’interessato, possono esonerare anche parzialmente dagli obblighi formativi, determinandone contenuto e modalità, l’Iscritto dallo svolgimento dell’attività formativa nei casi di:
a. gravidanza, parto, adempimento da parte dell’uomo o della donna di doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori;
b. grave malattia o infortunio od altre condizioni personali;
c. interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell’attività professionale o trasferimento di questa all’estero;
d. altre tipologie di impedimento valutate dal Comitato Esecutivo o dalla Commissione Q2P.
2. L’esonero dovuto ad impedimento può essere accordato limitatamente al periodo di durata dell’impedimento.
3. All’esonero consegue la riduzione dei CF da detrarre annualmente proporzionalmente alla durata dell’esonero, al suo contenuto ed alle sue modalità, se parziale.
Articolo 5
Adempimenti degli iscritti e inosservanza dell’obbligo formativo
1. Ciascun Iscritto deve depositare alla Segreteria ADACI una sintetica relazione, anche mediante autocertificazione, attestante il percorso formativo seguito nell’anno precedente, indicando gli eventi formativi seguiti.
2. La sanzione è commisurata alla gravità della violazione.
3. Il mancato rispetto degli obblighi formativi previsti nel presente regolamento, al netto di eventuali esoneri, comporta la perdita dello status di Iscritto. E’ facoltà del Comitato Esecutivo o della Commissione Q2P valutare le modalità di riammissione di ripristino dello status di Iscritto.
Articolo 6
Controlli degli Ogani Asociativi
1. La Segreteria ADACI verifica l’effettivo adempimento dell’obbligo formativo da parte dei Soci e la maturazione dei CF secondo i criteri indicati nel presente regolamento.
2. Ai fini della verifica, il Comitato Esecutivo e/o la Commissione Q2P possono svolgere attività di controllo anche a campione e richiedere all’Iscritto ed ai soggetti che hanno organizzato gli eventi formativi chiarimenti e documentazione integrativa.
3. Ove i chiarimenti non siano forniti e la documentazione integrativa richiesta non sia depositata entro il termine di giorni 30 dalla richiesta, non vengono attribuiti all’Iscritto CF per gli eventi e le attività che non risultino adeguatamente documentate.
Articolo 7
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di sua approvazione da parte del Consiglio Nazionale Adaci. Il primo periodo di valutazione della formazione continua secondo questa revisione di regolamento decorre dal 1° gennaio 2020 per tutti i professionisti che in quella data risulteranno aver acquisito lo status di Iscritto.
Mantenimento dell’attestazione di Qualità e Qualificazione Professionale dei servizi ADACI
ADACI ha il compito di tutelare e vigilare sul corretto esercizio delle funzioni di acquisto, di approvvigionamento, di gestione materiali e logistica, supply management (gestione della fornitura) e facility management, e quello di garantire la competenza e la professionalità dei propri iscritti, nell’interesse della Collettività.
In particolare, tra le finalità associative vi è quella di favorire e rafforzare la formazione e la crescita professionale e culturale degli operatori del settore, fornendo, approfondendo e diffondendo tra loro conoscenze ed informazioni.
L’art. 5 dello Statuto prevede la disciplina associativa in capo ai Soci Qualificati circa il possesso dell’attestazione di qualità e Qualificazione professionale dei servizi ADACI” e le modalità del suo mantenimento. Oltre che in ambito deontologico, il possesso di un adeguato bagaglio di conoscenze e di sapere anche a carattere specialistico, da aggiornare ed arricchire periodicamente, si apprezza in prospettiva comunitaria. La continuità nella formazione e la costanza nell’aggiornamento assicurano più elevata qualità della prestazione professionale e manageriale erogata. Il Socio, dopo il conseguimento dell’attestato di qualità e qualificazione professionale dei servizi ADACI, ha l’obbligo di mantenere e aggiornare la propria preparazione professionale e manageriale in materia di acquisto, di approvvigionamento, di gestione materiali e logistica, supply management (gestione della fornitura) e facility management.
A tal fine, egli ha il dovere di partecipare alle attività di formazione professionale continua disciplinate nel REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE CONTINUA PER I PROFESSIONISTI QUALIFICATI ADACI.
L’adempimento del dovere di formazione continua è altresì condizione per una condotta aderente alle previsioni del Codice Etico in tema di sviluppo ed accrescimento della professionalità, dello status, della cultura e delle attività attinenti ed inerenti l’Approvvigionamento e la Gestione dei Materiali, tenendo nella massima considerazione i valori che nascono dall’appartenenza all’ADACI e agli Organismi in cui l’Associazione è rappresentata. Con l’espressione formazione professionale continua si intende ogni attività di accrescimento ed approfondimento delle conoscenze e delle competenze professionali, nonché il loro aggiornamento mediante la partecipazione ad iniziative culturali contemplate nel REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE CONTINUA PER I PROFESSIONISTI QUALIFICATI ADACI.