Statuto (approvato con Referendum – maggio 2022)
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COSTITUZIONE
Articolo 1
È costituita ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile l’Associazione di categoria denominata: “Associazione Italiana Acquisti e Supply Management”.
L’Associazione potrà anche utilizzare la seguente denominazione abbreviata: “ADACI“.
Articolo 2
La durata dell’Associazione è illimitata.
L’Associazione ha sede in Milano ed è autonoma ed indipendente da ogni potere economico, politico, sindacale e religioso.
FINALITÀ
Articolo 3
L’Associazione, consapevole dell’importanza strategica per le imprese delle funzioni di acquisto, di approvvigionamento, di gestione materiali e logistica, supply management (gestione della fornitura) e facility management, intende:
ATTIVITÀ
Articolo 4
Al fine di perseguire le finalità di cui all’art. 3, l’Associazione svolge tutte le azioni che si dimostrano utili ed efficaci, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
I SOCI
Articolo 5
I Soci possono essere persone fisiche maggiorenni, nonché persone giuridiche ed enti, di qualsiasi nazionalità ovunque residenti.
- SOCI ORDINARI: persone fisiche che prestano o hanno prestato la loro attività nei settori acquisti, approvvigionamenti, gestione materiali e logistica, supply management (gestione della fornitura) e facility management, anche unitamente ad altre attività, ai sensi della legge 4/2013 e purché compatibili con le finalità dell’Associazione.
- SOCI CORPORATE: Enti, imprese o gruppi di imprese interessate a sviluppare con l’Associazione sinergie di lungo periodo sulle tematiche degli Approvvigionamenti e Supply Chain al fine di accrescere la cultura degli Approvvigionamenti e della Supply Chain all’interno della loro organizzazione. Il Corporate Partner può affiliare all’Associazione i propri dipendenti e quelli delle società del gruppo sulla base della delibera del Consiglio Nazionale di cui all’art 5 lettera F) ed è rappresentato da persona da essi designata. Il Socio Corporate ha diritto ad un solo voto.
- SOCI SOSTENITORI: soggetti che contribuiscono alla vita ed allo sviluppo dell’Associazione con una quota associativa più rilevante. Gli enti e le imprese sono rappresentati da persona da essi designata, proveniente dai settori specifici interessanti l’Associazione. Il Socio Sostenitore ha diritto ad un solo voto.
- SOCI ONORARI: personalità appartenenti all’area scientifica, industriale, commerciale che contribuiscono a valorizzare i principi e le funzioni degli acquisti, approvvigionamenti, gestione materiali e logistica, supply management (gestione della fornitura) e facility management od anche persone con particolari , , meriti acquisiti nello svolgimento della professione e/o per attività svolte a favore dell’Associazione.
- Partecipare alle Assemblee ordinarie e straordinarie con voto deliberante, esprimendo il voto anche per delega e per referendum.
- Frequentare l’Associazione ed utilizzare i servizi forniti.
- Ricevere le pubblicazioni dell’Associazione, nonché le informazioni disponibili.
- Essere eletti a tutte le cariche sociali.
- Richiedere la convocazione di Assemblee ordinarie e straordinarie con le modalità previste dagli articoli 8 e 9 del presente Statuto.
- Essere in regola con le quote associative.
- Osservare le norme del presente Statuto.
- Osservare le delibere degli Organi Sociali volte a disciplinare le attività dell’Associazione.
- Mantenere un comportamento consono alle finalità sociali.
- Rispettare e diffondere il Codice di Etica Professionale dell’Associazione.
- Rispettare l’obbligo di Formazione Permanente così come deliberato dagli Organi Sociali.
- Violazione delle norme del presente Statuto e del Codice Etico.
- Mancato rispetto dei doveri dei soci.
- Dimissioni: la cessazione del rapporto associativo decorre dal primo giorno dell’esercizio successivo alla data dell’invio della lettera di dimissioni, che deve essere presentata entro il termine del 30 settembre di ogni anno; se pervenuta dopo tale data il Socio dimissionario sarà tenuto in ogni caso al versamento della quota per l’anno successivo.
- Violazione delle norme: l’esclusione in questo caso ha effetto immediato dalla data di delibera del Collegio dei Probiviri.
- Morosità: l’esclusione, deliberata dal Consiglio Nazionale, ha effetto immediato dall’accertamento della morosità. (ai sensi dell’art. 5 comma 4-quinquies lettera e, D.Lgs. 460/97).
- aver prestato o prestare la propria attività nel settore degli acquisti, approvvigionamenti, gestione materiali e logistica, supply management (gestione della fornitura) e facility management nonché in altri settori complementari e ausiliari;
- avere conseguito master di livello universitario e/o frequentato corsi di specializzazione nei settori acquisti, approvvigionamenti, gestione materiali, logistica, supply management (gestione della fornitura) e facility management;
- aver ricoperto o ricoprire cariche di prestigio e di importanza nel campo economico-sociale afferenti le funzioni di cui all’Art. 3;
QUOTE ASSOCIATIVE
Articolo 6
Le quote suddette si intendono fisse per anno solare e non sono frazionabili.
La perdita della qualità di Socio non dà diritto al rimborso delle relative quote.
Le quote suddette non sono trasmissibili per atto tra vivi e non sono rivalutabili (ai sensi dell’art. 5 comma 4-quinquies lettera f, D.Lgs. 460/97).
ORGANI E CARICHE SOCIALI
Articolo 7
A) Sono Organi dell’Associazione
a. l’Assemblea Generale,
b. il Consiglio Nazionale,
c. il Comitato Esecutivo,
d. il Collegio dei Revisori,
e. il Collegio dei Probiviri.
B) Sono Cariche sociali:
– il Presidente,
– il Vice Presidente ed i Vice Presidente,
– il Tesoriere.
C) Gli Organi amministrativi sono liberamente eleggibili dai Soci (ai sensi dell’art. 5 comma 4-quinquies lettera e, D.Lgs. 460/97); per i criteri relativi alla convocazione ed alle delibere assembleari nonché alle forme di pubblicità delle deliberazioni assembleari si rimanda agli articoli successivi del presente Statuto.
D) La durata degli Organi e delle Cariche sociali è fissata dal presente Statuto negli articoli successivi.
E) Gli appartenenti agli Organi dell’Associazione, con la sola eccezione dei Revisori, non percepiscono emolumenti in relazione alla partecipazione alle attività proprie degli Organi stessi ed alle cariche sociali ricoperte, ma solo rimborsi spese nei casi autorizzati dal Comitato Esecutivo.
F) Il Presidente Onorario e tutti i Past-President dell’Associazione ancora iscritti come Soci hanno diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio Nazionale, senza diritto di voto.
G) Per potersi candidare alle elezioni per il Consiglio Nazionale o per il Collegio dei Probiviri è necessario essere Soci non sottoposti ad un procedimento di esclusione (di cui all’art. 5 lettera E) e con almeno 3 (tre) anni di iscrizione continuativa all’Associazione. Per poter essere eletti membri del Consiglio Nazionale o del Collegio dei Revisori o del Collegio dei Probiviri, è necessario ottenere almeno 10 (dieci) voti di preferenza. Risulteranno eletti i Soci candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti, fino al raggiungimento del numero di membri stabilito. In assenza del quorum, sia in prima nomina che in caso di sostituzione del membro mancante, si rimanda agli articoli seguenti.
H) I membri del Consiglio Nazionale e del Collegio dei Probiviri decadono automaticamente in caso di assenza non giustificata a tre riunioni consecutive.
I) I membri del Consiglio Nazionale e del Collegio dei Probiviri decadono automaticamente in caso di perdita della loro qualifica di Socio.
J) In ogni votazione concernente la elezione, la nomina o l’attribuzione di cariche od incarichi sociali, relativamente a delibere sia a livello nazionale che territoriale, in caso di parità di preferenze o voti espressi, prevale la scelta del socio con maggiore anzianità di iscrizione continuativa all’Associazione o, in subordine, in caso di ulteriore parità, di colui che ha la maggiore anzianità anagrafica.
ASSEMBLEE
ASSEMBLEA ORDINARIA
Articolo 8
(composizione)
L’Assemblea Ordinaria è costituita da tutti i Soci iscritti a Libro Soci.
(convocazione)
L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione quando:
– il Presidente lo ritiene opportuno;
– è fatta richiesta dal Consiglio Nazionale con indicazione degli argomenti da trattare;
– è richiesto per iscritto da almeno il 10% dei Soci con indicazione degli argomenti da trattare.
Il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 30 giorni dalla richiesta. Se non vi provvede, i richiedenti devono fare richiesta al Collegio dei Revisori o in caso di loro assenza al Presidente del Tribunale di Milano.
L’Assemblea deve riunirsi almeno una volta l’anno per l’approvazione dei bilanci, entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio.
La data ed il luogo sono fissati dal Comitato Esecutivo.
L’avviso di convocazione dell’Assemblea con l’ordine del giorno deve essere inviato all’indirizzo e-mail dei Soci e pubblicato, almeno 30 giorni prima della data dell’Assemblea stessa, sul sito internet e, ove edita con analogo preavviso, sulla rivista dell’Associazione. Tale avviso di convocazione deve contenere l’elenco degli argomenti da trattare, comprendendo necessariamente quelli proposti da coloro che hanno richiesto la convocazione.
L’Assemblea, se così dispone il Presidente all’atto della convocazione, previa delibera del Consiglio Nazionale, può essere svolta anche tramite corrispondenza (Referendum postale) o collegamento internet (Referendum on-line).
(validità)
L’Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza (metà più uno) di tutti i Soci e in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei Soci presenti o per delega.
La seconda convocazione non potrà avvenire meno di 24 ore dopo la prima.
Ogni Socio può essere portatore di non più di 5 (cinque) deleghe. Ogni Socio presente o per delega, ha diritto ad un voto.
Nessuna delega è ammessa in caso di Referendum.
(compiti)
L’Assemblea Ordinaria:
– elegge i membri del Consiglio Nazionale, del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri; il Presidente del Collegio dei Revisori ed almeno un supplente devono essere iscritti nell’Albo dei Revisori Contabili pubblicati sulla G.U.;
– nomina o revoca il Presidente Onorario e/o gli eventuali Soci Onorari, su proposta del Consiglio Nazionale;
– approva i bilanci ed i rendiconti consuntivi e preventivi e la relazione dei Revisori e del Consiglio Nazionale;
– delibera gli indirizzi e le politiche generali dell’Associazione;
– delibera azioni di responsabilità verso i membri del Consiglio Nazionale dell’Associazione per atti dagli stessi compiuti non osservanti i doveri imposti dal presente Statuto e dalla Legge;
– determina il compenso dei Revisori.
(funzionamento)
L’Assemblea Ordinaria è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, da persona nominata dall’Assemblea stessa.
Chi presiede l’Assemblea ne verifica la regolare costituzione, ne coordina l’attività e nomina il Segretario, predispone il verbale e ne ordina la trascrizione sull’apposito libro. Il verbale è reso disponibile a tutti i Soci, in formato digitale sul sito dell’Associazione (ai sensi dell’art. 5 comma 4-quinquies lettera e, D.Lgs. 460/97).
Le deliberazioni dell’Assemblea Ordinaria sono prese sia in prima che in seconda convocazione col voto favorevole della metà più uno dei Soci presenti di persona o per delega.
Nelle deliberazioni che riguardano la responsabilità dei membri del Consiglio Nazionale, questi non hanno diritto di voto, neppure in rappresentanza di Soci deleganti.
Nel caso di Referendum (postale oppure on-line) devono essere debitamente comunicate ai Soci le modalità di voto e le proposte da votare, fornendo loro gratuitamente le informazioni e gli strumenti necessari per l’esercizio del voto. Le modalità operative e le date per la votazione sono stabilite di volta in volta dal Comitato Esecutivo. Le delibere sono valide se approvate dalla metà più uno dei Soci che hanno risposto al Referendum.
ASSEMBLEA STRAORDINARIA
Articolo 9
(composizione)
L’Assemblea Straordinaria è costituita da tutti i Soci iscritti a Libro Soci.
(convocazione)
L’Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente dell’Associazione:
– su richiesta del Consiglio Nazionale,
– su richiesta scritta contenente gli argomenti da trattare formulata da almeno il 15% dei Soci ed indirizzata al Presidente presso la sede dell’Associazione. Se il Presidente non vi provvede, gli stessi Soci devono rivolgere la medesima richiesta al Presidente del Collegio dei Revisori o al Presidente del Tribunale di Milano.
La data e il luogo dell’Assemblea Straordinaria sono fissati dal Consiglio Nazionale; l’Assemblea deve essere indetta non oltre 45 giorni dalla data in cui la richiesta è pervenuta alla sede dell’Associazione.
L’avviso di convocazione dell’Assemblea con l’ordine del giorno deve essere inviato all’indirizzo e-mail dei Soci e pubblicato, almeno 30 giorni prima della data dell’Assemblea stessa, sul sito internet e, ove edita con analogo preavviso, sulla rivista dell’Associazione. Tale avviso di convocazione deve contenere l’elenco degli argomenti da trattare, comprendendo necessariamente quelli proposti da coloro che hanno richiesto la convocazione.
L’Assemblea, se così dispone il Presidente all’atto della convocazione, previa delibera del Consiglio Nazionale, può essere svolta anche tramite corrispondenza (Referendum postale) o collegamento internet (Referendum on-line).
(compiti)
Spetta all’Assemblea Straordinaria:
– Modificare lo Statuto.
– Deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la nomina del o dei liquidatori.
– In caso di scioglimento dell’Associazione destinare il patrimonio sociale residuo.
(validità)
In caso di modifica allo Statuto, l’Assemblea Straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, se sono presenti di persona o per delega almeno due terzi degli aventi diritto al voto.
In seconda convocazione, trascorse almeno 24 ore, l’Assemblea Straordinaria è validamente costituita se è presente, di persona o per delega, almeno un quarto dei Soci.
In caso di delibere relative allo scioglimento dell’Associazione e alla devoluzione del patrimonio per la validità si fa riferimento alla Legge in vigore.
Ogni Socio può essere portatore di non più di 5 (cinque) deleghe. Ogni Socio presente o per delega ha diritto ad un voto.
Nessuna delega è ammessa in caso di Referendum.
(funzionamento)
L’Assemblea Straordinaria è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, da persona nominata dall’Assemblea stessa.
Chi presiede l’Assemblea ne verifica la regolare costituzione, ne coordina l’attività e nomina il Segretario, predispone il verbale e ne ordina la trascrizione sull’apposito libro. Il verbale è reso disponibile a tutti i Soci, in formato digitale sul sito dell’Associazione (ai sensi dell’art. 5 comma 4-quinquies lettera e, D.Lgs. 460/97).
In caso di modifica dello Statuto, le deliberazioni dell’Assemblea Straordinaria sono prese, sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole della metà più uno dei Soci presenti di persona o per delega.
Nel caso di Referendum (postale oppure on-line) devono essere debitamente comunicate ai Soci le modalità di voto e le proposte da votare, fornendo loro gratuitamente le informazioni e gli strumenti necessari per l’esercizio del voto. Le modalità operative e le date per la votazione sono stabilite di volta in volta dal Consiglio Nazionale. Le delibere sono valide se approvate dalla metà più uno dei Soci che hanno risposto al Referendum.
In caso di scioglimento dell’Associazione e della devoluzione del patrimonio le deliberazioni sono prese con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
IL CONSIGLIO NAZIONALE
Articolo 10
Il Consiglio Nazionale è l’Organo di governo dell’Associazione.
(composizione)
Il Consiglio Nazionale è composto da:
– 15 membri eletti dall’Assemblea Ordinaria
– i Presidenti di Sezione o, in rappresentanza e per delega scritta del Presidente di Sezione, impossibilitato a partecipare, un membro del Consiglio di Sezione che non faccia parte del Consiglio Nazionale ad altro titolo.
La durata del mandato del Consiglio Nazionale è di tre esercizi sociali consecutivi.
I membri eletti del Consiglio Nazionale possono esercitare la loro carica continuativamente al massimo per tre mandati interi e consecutivi del Consiglio Nazionale. Un mandato è da considerarsi intero quando la carica è stata mantenuta per oltre il 50% della sua durata, per almeno 550 giorni. Successivamente a tale periodo, deve trascorrere un intervallo minimo di un mandato intero del Consiglio Nazionale (pari a tre esercizi sociali) per potersi ricandidare ed essere eventualmente rieletti al Consiglio Nazionale.
Alle riunioni di Consiglio hanno diritto di partecipare, senza diritto di voto:
– i Revisori;
– il Presidente Onorario ed i Past-President dell’Associazione.
Alle riunioni di Consiglio possono partecipare senza diritto di voto e su invito del Presidente:
– un membro del Collegio dei Probiviri,
– i rappresentanti presso federazioni ed enti vari con attività analoga,
– i responsabili o coordinatori di specifici incarichi presso l’Associazione.
In caso di decesso, di dimissioni e di esclusione dall’Associazione (ai sensi dell’art. 5 lettera E) di uno dei membri, il Consiglio provvede a sostituirlo con il primo dei non eletti scegliendo a parità di voti il Socio con maggior anzianità associativa. Se viene a mancare la maggioranza dei Consiglieri, quelli rimasti in carica devono convocare l’Assemblea perché provveda alla sostituzione dei membri mancanti. I Consiglieri così nominati restano in carica fino alla scadenza del Consiglio Nazionale.
Entro 15 giorni dalla notizia della nomina il Consigliere eletto deve depositare per iscritto presso la sede dell’Associazione apposita dichiarazione di accettazione.
Alla nomina del Consigliere si applica l’art.2382 del C.C.
(convocazione)
Il Consiglio Nazionale è convocato dal Presidente almeno due volte l’anno e comunque quando ne è fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri; in caso di sua assenza o mancanza, vi provvede il Vice Presidente con maggiore anzianità associativa o, in caso di assenza o mancanza di entrambi, il membro con maggiore anzianità associativa del Consiglio stesso.
L’avviso di convocazione deve essere inviato a tutti i membri del Consiglio mediante e-mail con ricevuta di lettura da parte del destinatario, con un preavviso di almeno 15 giorni. In casi eccezionali ed urgenti il preavviso potrà essere ridotto fino ad almeno 3 giorni. L’avviso deve contenere la data, il luogo della riunione nonché gli argomenti posti all’ordine del giorno.
E’ valido, a tutti gli effetti, il Consiglio Nazionale tenuto in audioconferenza o videoconferenza.
(validità)
Il Consiglio Nazionale è validamente costituito con la presenza di almeno metà più uno dei suoi membri con diritto al voto. Le delibere sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto di chi presiede la seduta vale il doppio.
(compiti)
A) Realizzare le delibere dell’Assemblea nel rispetto della Legge e dello Statuto;
B) Nominare, scegliendoli tra i propri membri eletti dall’Assemblea Ordinaria, il Presidente, i Vice Presidenti (da uno a tre) ed il Tesoriere dell’Associazione, i quali sono anche membri di diritto del Comitato Esecutivo, attribuendo i loro poteri. Nominare, eventualmente, altri due membri del Comitato Esecutivo, scegliendoli tra tutti i componenti del Consiglio Nazionale stesso (eletti dall’Assemblea Ordinaria o Presidenti di Sezione).
C) Determinare le linee programmatiche e tutti i provvedimenti necessari per lo sviluppo ed il buon funzionamento dell’Associazione;
D) Nominare, su proposta del Presidente, in relazione ai programmi ed alle modalità organizzative, scegliendo anche tra i Soci non Consiglieri:
- i rappresentanti dell’Associazione presso federazioni ed enti vari;
- i coordinatori/responsabili della programmazione, organizzazione, gestione e vigilanza di gruppi di lavoro e/o specifiche attività associative
E) Vigilare sull’attività degli enti operativi dell’Associazione e deliberare la costituzione e lo scioglimento delle Sezioni territoriali, di cui il Consiglio Nazionale stabilisce anche il Regolamento;
F) Approvare annualmente la bozza del rendiconto economico e finanziario di gestione predisposta dal Tesoriere e da sottoporre alla approvazione dell’Assemblea;
G) Determinare la forma con la quale sono indette le elezioni degli Organi sociali, stabilendone anche il Regolamento;
H) Proporre all’Assemblea Straordinaria modifiche al presente Statuto;
I) Proporre all’Assemblea Ordinaria la nomina o la revoca del Presidente Onorario e dei Soci Onorari, accertandone e motivandone la sussistenza dei requisiti;
J) Deliberare su tutte le operazioni di straordinaria amministrazione riguardanti la gestione patrimoniale dando mandato al Presidente, al Vice Presidente ed al Tesoriere per l’esecuzione delle delibere;
K) Deliberare, eventualmente
- la nomina o la revoca dei Procuratori, attribuendo loro compiti specifici, compresa la stipula dei contratti nell’interesse dell’Associazione.
- sulle operazioni straordinarie concernenti l’organizzazione e la gestione della Segreteria associativa.
L) Deliberare sull’eventuale partecipazione in altri enti e/o società commerciali;
M) Decidere l’ammissione o l’esclusione dei Soci, in base alle proposte del Comitato Esecutivo;
N) Richiedere la convocazione dell’Assemblea Straordinaria indicandone la data ed il luogo;
O) Impartire direttive al Comitato Esecutivo;
P) Stabilire le quote associative per i Soci, definendone le modalità di versamento;
Q) Deliberare l’approvazione dei bilanci delle società e/o di enti in cui l’Associazione possiede partecipazioni;
R) Nominare l’Organo amministrativo delle società controllate.
(funzionamento)
Il Consiglio Nazionale è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o mancanza, dal Vice Presidente con maggiore anzianità associativa o, in caso di assenza o mancanza di entrambi, dal membro con maggiore anzianità associativa del Consiglio stesso.
Se il Consiglio Nazionale non provvede, entro tre mesi dalla sua nomina, ad eleggere il Presidente, si intende decaduto. Il Collegio dei Revisori ne assume le competenze per la normale amministrazione e convoca l’Assemblea entro due mesi dalla data di decadenza del Consiglio.
Chi presiede il Consiglio ne verifica la regolare costituzione e si esprime per ogni altra norma di buon funzionamento dello stesso.
IL COMITATO ESECUTIVO
Articolo 11
Il Comitato Esecutivo è l’Organo operativo dell’Associazione ed agisce su mandato del Consiglio Nazionale, garantendo l’attuazione delle iniziative sociali con la massima efficienza e flessibilità.
(composizione)
Il Comitato Esecutivo è composto dai seguenti membri (minimo 5 massimo 7):
– Presidente, Vice Presidenti (da uno a tre) e Tesoriere dell’Associazione, membri di diritto per tutta la durata del loro mandato;
– eventualmente, al massimo altri due membri, nominati dal Consiglio Nazionale scegliendoli tra tutti i componenti del Consiglio Nazionale stesso (eletti dall’Assemblea Ordinaria o Presidenti di Sezione).
Non sono ammesse deleghe da parte dei membri assenti.
(convocazione)
Il Comitato Esecutivo si riunisce almeno 4 volte l’anno ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario e comunque quando ne è fatta richiesta scritta da almeno 3 dei suoi membri.
L’avviso di convocazione deve essere inviato a tutti i membri del Comitato mediante e-mail con ricevuta di lettura da parte del destinatario, con un preavviso di almeno 15 giorni. In casi eccezionali ed urgenti il preavviso potrà essere ridotto fino ad almeno 3 giorni. L’avviso deve contenere la data, il luogo della riunione nonché gli argomenti posti all’ordine del giorno.
E’ valido, a tutti gli effetti, il Comitato Esecutivo tenuto in audioconferenza o videoconferenza.
(validità)
Il Comitato Esecutivo è validamente costituito con la presenza di almeno metà più uno dei suoi membri.
Le delibere sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto di chi presiede la seduta vale il doppio.
(compiti)
1) Dare attuazione alle linee programmatiche ed alle decisioni del Consiglio Nazionale.
2) Collaborare con il Tesoriere alla redazione dei rendiconti economici e finanziari, dei bilanci annuali e della relazione annuale, nonché alla redazione dei budget.
3) Proporre al Consiglio Nazionale eventuali modifiche allo Statuto.
4) Proporre al Consiglio Nazionale le quote associative e le modalità di versamento.
5) Provvedere all’organizzazione ed alla gestione della Segreteria associativa, stabilendo il trattamento economico e normativo per gli eventuali dipendenti e collaboratori..
6) Definire i rimborsi delle spese sostenute per l’Associazione dai Collaboratori, dai Consiglieri e da altri Soci.
7) Proporre al Consiglio Nazionale la nomina o la revoca di eventuali Procuratori, attribuendo loro compiti specifici, compresa la stipula di contratti nell’interesse dell’Associazione.
8) Curare le pubblicazioni dei periodici dell’Associazione.
9) Costituire Commissioni di lavoro con incarichi particolari chiamando a farne parte anche Soci non Consiglieri.
10) Coordinare le attività e lo sviluppo delle Sezioni.
11) Deliberare su tutte le operazioni di ordinaria amministrazione dando mandato al Presidente, ai Vice Presidente ed al Tesoriere per l’esecuzione delle delibere.
12) Stabilire le modalità e le date per le votazioni a mezzo Referendum.
13) Determinare la data ed il luogo di svolgimento dell’Assemblea Ordinaria
14) Proporre al Consiglio Nazionale l’ammissione o l’esclusione dei Soci, previa verifica della rispondenza dei loro requisiti ai relativi criteri riportati all’Art. 5.
(funzionamento)
Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o mancanza, dal Vice Presidente con maggiore anzianità associativa o, in caso di assenza o mancanza di entrambi, dal membro con maggiore anzianità associativa del Comitato stesso.
IL COLLEGIO DEI REVISORI
Articolo 12
(composizione)
Il Collegio dei Revisori ed il suo Presidente sono nominati dall’Assemblea dei Soci e durano in carica tre esercizi sociali.
Il Collegio si compone di membri effettivi (sino a tre) e di supplenti (sino a due). Almeno uno degli effettivi ed uno dei supplenti deve essere iscritto all’Albo dei Revisori Contabili.
Il Presidente deve essere iscritto all’Albo dei Revisori Contabili.
(compiti)
Il Collegio ha il compito di controllare l’amministrazione dell’Associazione, vigilare sull’osservanza della Legge e dell’Atto Costitutivo e accertare la regolare tenuta della contabilità dell’Associazione, nonché controllare la corrispondenza del bilancio e dei rendiconti alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.
Il Collegio dei Revisori presenta una relazione annuale all’Assemblea sulla gestione dell’Associazione in occasione della presentazione del bilancio e rendiconto economico-finanziario.
Il Collegio deve accertare almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e dei titoli di proprietà dell’Associazione ed in ogni caso può in qualsiasi momento, anche individualmente, compiere atti di ispezione e di verifica, chiedendo anche al Consiglio Nazionale notizie sull’andamento dell’Associazione.
Il Collegio dei Revisori assume provvisoriamente le incombenze delle cariche sociali nel caso in cui il Consiglio Nazionale decada.
Gli emolumenti al Collegio dei Revisori sono stabiliti dall’Assemblea.
Il Presidente del Collegio dei Revisori deve convocare l’Assemblea Straordinaria quando il Presidente non vi abbia provveduto (nei casi all’art. 9).
IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Articolo 13
(composizione)
Il Collegio dei Probiviri ed il suo Presidente sono eletti dall’Assemblea e durano in carica tre esercizi sociali. Il Collegio si compone di tre membri effettivi e di due supplenti.
(compiti)
Verificare su segnalazione di parti interessate, anche a tutela degli utenti dei servizi resi dai Soci, che il comportamento degli organi sociali e dei Soci sia conforme al Codice di Etica Professionale dell’Associazione e al presente Statuto.
Intervenire nelle controversie tra i Soci e gli organi sociali e in quelle tra i Soci purché abbiano stretto riferimento all’attività associativa.
Esaminare e definire le questioni di incompatibilità di cui all’art. 17 dello Statuto.
Il Collegio dei Probiviri decide a maggioranza con provvedimento motivato sulle questioni e sulle proposte di esclusione dall’Associazione che gli sono presentate.
Dell’esclusione deve essere data notizia scritta all’interessato entro 30 giorni dalla decisione.
CARICHE SOCIALI
IL PRESIDENTE E I VICE PRESIDENTE
Articolo 14
Il Presidente è nominato dal Consiglio Nazionale ed ha la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti sia dei Soci, sia dei terzi, con firma libera, per tutti gli atti di ordinaria amministrazione, compresi quelli relativi alle operazioni bancarie attive e passive nel limite dei fidi concessi.
I Vice Presidenti sono nominati, su proposta del Presidente, dal Consiglio Nazionale, che ne attribuisce loro i poteri, indicando eventualmente tra loro un Vice presidente Vicario.
Il Presidente può conferire ai Vice Presidenti specifiche deleghe per gli atti di ordinaria amministrazione di sua competenza.
Spetta al Presidente di convocare e presiedere i Consigli, i Comitati e le Assemblee; in caso di sua assenza o mancanza vi provvede il Vice Presidente con maggiore anzianità associativa o, in caso di assenza o mancanza di entrambi, il Consigliere Nazionale con maggiore anzianità associativa. Le firme sui verbali del Consiglio Nazionale dei sostituti, Vice Presidente o Consigliere più anziano, fanno fede dell’assenza o impedimento del Presidente.
IL TESORIERE
Articolo 15
E’ suo compito istituzionale controllare l’andamento economico della gestione dell’Associazione, coordinare e verificare la gestione delle Sezioni territoriali, fornendo le direttive necessarie alla predisposizione dei budget nonché ad una corretta e puntuale condotta amministrativa riferendo al Comitato Esecutivo e/o al Consiglio Nazionale.
Il Tesoriere ha, disgiuntamente dal Presidente, facoltà di compiere tutte le operazioni sui c/c bancari, di effettuare prelievi e versamenti e di emettere assegni nell’ambito delle delibere del Consiglio Nazionale e del Comitato Esecutivo.
SEZIONI TERRITORIALI
Articolo 16
La costituzione di Sezioni territoriali deve essere autorizzata dal Consiglio Nazionale, il quale ne determina l’ambito territoriale di competenza.
E’ competenza del Consiglio Nazionale sciogliere le Sezioni territoriali quando vengono a mancare i presupposti e le condizioni per le quali furono costituite.
Le Sezioni territoriali ed i relativi Gruppi regionali e/o di zona funzionano secondo il regolamento approvato dal Consiglio Nazionale.
INCOMPATIBILITÀ
Articolo 17
- Eviterà ogni uso indebito e non autorizzato del marchio e del nome di ADACI nelle attività professionali eventualmente esercitate al di fuori dell’Associazione, nonchè eventuali forme di conflitto di interessi o di concorrenza tra le proprie attività professionali e quelle analoghe esercitate dall’ADACI o da società commerciali controllate o partecipate da ADACI, promuovendone, nel caso, ogni opportunità di sinergia.
- Sottoporrà all’esame del Collegio dei Probiviri ogni caso dubbio, accettandone le deliberazioni.
Il Collegio dei Probiviri, su segnalazione di parti interessate, verifica l’eventuale incompatibilità con l’incarico ricoperto secondo quanto previsto dalle Norme Associative (Statuto, Codice di Etica Professionale, Regolamenti interni approvati dal Consiglio Nazionale) e decide a maggioranza con provvedimento motivato, per la conferma o decadenza dall’incarico..
PATRIMONIO ED ENTRATE
Articolo 18
A) dai beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione;
B) dalle quote annuali dei Soci;
C) dalle eccedenze annuali di bilancio;
D) da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti e proventi vari;
E) dai proventi derivanti da attività in società controllate o partecipate;
F) dai proventi derivanti da attività e/o servizi verso terzi.
E’ fatto espresso divieto di distribuire anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge (ai sensi dell’art. 5 comma 4-quinquies lettera a, D.Lgs. 460/97).
BILANCIO SOCIALE
Articolo 19
I bilanci consuntivi sono sottoposti all’approvazione dell’Assemblea Ordinaria dei Soci dopo essere stati preparati dal Tesoriere, approvati dal Comitato Esecutivo, dal Consiglio Nazionale e dal Collegio dei Revisori e sottoscritti dal Presidente. (ai sensi dell’art. 5 comma 4-quinquies lettera d, D.Lgs. 460/97).
I bilanci, i rendiconti e la relazione del Consiglio Nazionale devono essere inviati a tutti i Soci in occasione della spedizione dell’avviso di convocazione dell’Assemblea. Inoltre tutti gli allegati di bilancio devono essere a disposizione di tutti i Soci presso la sede dell’Associazione almeno 15 giorni prima della data dell’Assemblea (ai sensi dell’art. 5 comma 4 quinquies lettera e, D.Lgs. 460/97).
Il bilancio chiude al 31 dicembre di ogni anno e deve essere approvato dall’Assemblea entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio.
SCIOGLIMENTO
Articolo 20
(Cause)
- Impossibilità di conseguire le finalità statutarie.
- Deliberazione dell’Assemblea Straordinaria.
- Impossibilità di funzionamento o continua inattività dell’Assemblea.
Quando si è verificato un fatto che determina lo scioglimento dell’Associazione, il Consiglio Nazionale non può intraprendere nuove operazioni e nel termine di 30 giorni deve convocare l’Assemblea Straordinaria per le deliberazioni relative alla liquidazione; in caso di suo impedimento vi provvederà il Collegio dei Revisori.
Per la procedura di scioglimento saranno nominati uno o più liquidatori, i quali dopo aver provveduto alle operazioni di realizzo dell’attivo e alla liquidazione del passivo, redigeranno il bilancio finale e lo sottoporranno all’Assemblea dei Soci per l’approvazione.
L’Assemblea deciderà la destinazione del patrimonio residuo ai sensi dell’art. 5 comma 4-quinquies lettera b, D.Lgs. 460/97.
I liquidatori avranno diritto al rimborso delle spese sostenute oltre ad un eventuale compenso determinato dall’Assemblea in occasione della loro nomina.