Regolamento delle Sezioni Territoriali ADACI (aggiornamento a luglio 2022)
COSTITUZIONE
Articolo 1
Le Sezioni Territoriali sono costituite, nell’ambito di una regione o di un gruppo di regioni, in cui di norma siano residenti od esercitino la propria attività un congruo numero di Soci, a seguito di delibera del Consiglio Nazionale (art. 10 lettera E dello Statuto ADACI), su proposta del Presidente dell’Associazione o su richiesta scritta, indirizzata al Presidente presso la Sede dell’Associazione, di non meno di 50 Soci appartenenti al territorio interessato, con l’indicazione delle motivazioni che ne suggeriscono la costituzione, dell’ambito territoriale di competenza e della disponibilità di una sede.
Il Consiglio Nazionale delibera altresì sulle variazioni dell’ambito territoriale di competenza di ciascuna Sezione, sentito il parere espresso dai Consigli delle Sezioni interessate e, se ritenuto opportuno, avendole previamente sottoposte alla votazione con referendum on-line dei soci interessati dalle variazioni.
Articolo 2
La durata della Sezione è illimitata, salvo quanto previsto per il suo scioglimento dall’articolo 14.
La sede della Sezione Territoriale è stabilita dal Consiglio Nazionale, tenendo conto dell’eventuale indicazione dei Soci che ne richiedono la costituzione o, in caso di successiva variazione, di quanto proposto dal Consiglio della Sezione stessa.
FINALITÀ E ATTIVITÀ
Articolo 3
Le finalità e le attività delle Sezioni Territoriali ADACI sono le stesse previste agli articoli 3 e 4 dello Statuto dell’Associazione e vanno perseguite con determinazione e continuità, assicurando contatti aperti e costruttivi con e fra i Soci, favorendone l’aggregazione e il senso di appartenenza all’ADACI.
I SOCI
Articolo 4
I Soci delle Sezioni Territoriali sono di norma quelli che hanno residenza od esercitano la propria attività nel territorio di competenza delle Sezioni stesse; salvo che il Socio abbia espressamente richiesto di essere associato ad un’altra Sezione, all’atto della prima iscrizione o del rinnovo annuale.
Coloro che risiedono o svolgono la propria attività all’estero sono associati alla Sezione da loro scelta, all’atto della prima iscrizione o del rinnovo annuale.
ORGANI E CARICHE SOCIALI
Articolo 5
A) Sono Organi Istituzionali della Sezione Territoriale:
- l’Assemblea dei Soci della Sezione,
- il Consiglio di Sezione.
B) Sono Cariche della Sezione Territoriale:
- il Presidente di Sezione,
- il Vice Presidente od i Vice Presidenti di Sezione,
- il Segretario di Sezione,
- il Tesoriere di Sezione.
C) Gli Organi della Sezione Territoriale sono liberamente eleggibili dai Soci della Sezione stessa.
D) La durata degli Organi e delle Cariche della Sezione Territoriale è fissata dal presente Regolamento negli articoli che seguono.
E) Gli appartenenti agli Organi della Sezione Territoriale non percepiscono emolumenti per la partecipazione alle attività proprie degli Organi stessi ed alle cariche ricoperte, ma solo rimborsi spese nei casi autorizzati dal Comitato Esecutivo dell’Associazione.
F) Per poter essere eletti membri del Consiglio di Sezione è necessario ottenere almeno 5 voti di preferenza. Risulteranno eletti come Consiglieri di Sezione i Soci candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti, fino al raggiungimento del numero di membri stabilito dall’Assemblea di Sezione. Parimenti ai prerequisiti dei membri del Consiglio Nazionale (art. 7 lettera G dello Statuto ADACI), il Presidente di Sezione deve avere almeno 3 (tre) anni di iscrizione continuativa all’Associazione.
G) I membri del Consiglio di Sezione decadono automaticamente in caso di assenza non giustificata a tre riunioni consecutive.
H) I membri del Consiglio di Sezione decadono automaticamente nel caso di perdita della qualifica di Socio.
I) In ogni votazione concernente la elezione, la nomina o l’attribuzione di cariche od incarichi sociali, relativamente a delibere sia a livello nazionale che territoriale, in caso di parità di preferenze o voti espressi, prevale la scelta del socio con maggiore anzianità di iscrizione continuativa all’ Associazione o, in subordine, in caso di ulteriore parità, di colui che ha la maggiore anzianità anagrafica.
J) Del Consiglio di Sezione possono far parte contemporaneamente al massimo due membri che lavorano nella medesima azienda
ASSEMBLEA
Articolo 6
(composizione)
L’Assemblea della Sezione Territoriale è costituita da tutti i Soci dell’Associazione appartenenti alla Sezione stessa ed in regola con il pagamento della quota associativa.
(convocazione)
L’Assemblea di Sezione è convocata dal Presidente della Sezione Territoriale nei seguenti casi:
- quando il Presidente lo ritiene opportuno;
- se ne è fatta richiesta dal Consiglio di Sezione con indicazione degli argomenti da trattare;
- se è richiesto per iscritto da almeno il 10% dei Soci della Sezione con indicazione degli argomenti da trattare;
- per eleggere il Consiglio di Sezione.
Il Presidente di Sezione deve provvedere alla convocazione entro 30 giorni dalla richiesta. Se non vi provvede, i richiedenti devono fare richiesta al Presidente dell’Associazione.
L’Assemblea deve riunirsi almeno una volta l’anno, in data e luogo fissati dal Consiglio di Sezione.
L’Assemblea della Sezione convocata per l’approvazione del bilancio deve essere svolta entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio dell’anno precedente (e comunque prima dello svolgimento dell’Assemblea Nazionale che ha all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio).
L’avviso di convocazione dell’Assemblea con il relativo ordine del giorno deve essere pubblicato sul sito dell’Associazione ed inviato via e-mail ai Soci della Sezione, almeno 30 giorni prima della data dell’Assemblea stessa. L’ordine del giorno deve contenere l’elenco degli argomenti da trattare e comprendere quelli proposti da coloro che hanno richiesto la convocazione.
L’Assemblea, se così dispone il Presidente di Sezione all’atto della convocazione, previa delibera del Consiglio di Sezione, può essere svolta anche tramite corrispondenza (Referendum postale) o con collegamento via Internet (videoconferenza o Referendum on-line), comunicando ai Soci le proposte da votare e le procedure di voto.
Nel caso in cui l’ordine del giorno dell’Assemblea comprenda l’elezione del nuovo Consiglio di Sezione, all’avviso di convocazione (inviato per lettera per il referendum postale o via e-mail per la videoconferenza o il Referendum on-line) deve essere acclusa la lista dei Soci candidati, avendone previamente richiesto e raccolto le candidature (con invito a candidarsi rivolto ai Soci della Sezione via e-mail e/o con pubblicazione sul sito dell’Associazione).
Le procedure e le tempistiche da seguire per le elezioni dei Consigli di Sezione sono quelle definite nelle “Modalità Operative per l’elezione dei Membri dei Consigli delle Sezioni Territoriali ADACI” vigenti approvate dal Consiglio nazionale.
(validità)
L’Assemblea è validamente costituita qualsiasi sia il numero dei Soci della Sezione presenti o per delega. Ogni Socio della Sezione può essere portatore di non più di 3 (tre) deleghe. Ogni Socio della Sezione presente o per delega, ha diritto ad un voto. Nessuna delega è ammessa in caso di Referendum.
(compiti)
L’Assemblea di Sezione:
- stabilisce il numero dei Consiglieri di Sezione da eleggere (scegliendo tra il numero definito per il Consiglio di Sezione vigente ed un numero dispari alternativo – compreso comunque tra un minimo di sette ed un massimo di ventuno – proposto dal Consiglio di Sezione vigente);
- elegge i membri del nuovo Consiglio di Sezione;
- fornisce le indicazioni di massima al Consiglio di Sezione per la stesura del budget annuale, nel rispetto delle indicazioni del Comitato Esecutivo e del Consiglio Nazionale dell’Associazione;
- approva i rendiconti consuntivi e preventivi delle entrate e delle spese della Sezione;
- delibera sugli argomenti di maggiore importanza riguardanti la vita della Sezione.
(funzionamento)
L’Assemblea di Sezione è presieduta dal Presidente di Sezione o, in sua assenza, da persona nominata dall’Assemblea stessa. Chi presiede l’Assemblea ne verifica la regolare costituzione, ne coordina l’attività, nomina il Segretario e predispone il verbale che invia a tutti i Soci della Sezione. Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese col voto favorevole della metà più uno dei Soci della Sezione presenti di persona o per delega; nel caso di Referendum, le delibere sono valide se approvate dalla metà più uno dei Soci della Sezione che hanno risposto al Referendum.
Le modalità operative e le date per la votazione sono stabilite dal Consiglio di Sezione, in armonia alle procedure vigenti per le elezioni dei Consigli di Sezione approvate dal Consiglio Nazionale. Nelle votazioni per l’elezione dei Consiglieri di Sezione ogni Socio ha diritto ad esprimere un numero di referenze non superiore ai due quinti del numero dei Consiglieri da eleggere.
IL CONSIGLIO DI SEZIONE
Articolo 7
Il Consiglio di Sezione è l’Organo di governo della Sezione Territoriale e la durata di ogni suo mandato è di tre esercizi sociali consecutivi.
(composizione)
Il Consiglio di Sezione è composto dal numero di membri, compreso tra sette e ventuno, stabilito all’Assemblea di Sezione, su proposta del Consiglio di Sezione.
Alle riunioni del Consiglio di Sezione sono invitati a partecipare, senza diritto di voto, ma con diritto al medesimo rimborso spese concesso ai membri del Consiglio i Soci con incarichi nei gruppi di lavoro autorizzati dal Consiglio di Sezione stesso. Possono inoltre essere presenti alle riunioni, senza alcun rimborso spese, i Soci della Sezione che ne abbiano fatto previamente richiesta al Presidente di Sezione.
I membri del Consiglio di Sezione decadono automaticamente in caso di assenza a tre riunioni consecutive non giustificata preventivamente (via mail o sistema di messaggistica) alla Segreteria della Sezione.
In caso di decadenza automatica (come sopra definita), di decesso, di dimissioni e di esclusione dall’Associazione (ai sensi dell’art. 5 lettera D dello Statuto dell’Associazione) di uno dei membri, il Consiglio di Sezione provvede a sostituirlo con il primo dei non eletti scegliendo a parità di voti il Socio con maggior anzianità associativa.
Se viene a mancare la maggioranza dei Consiglieri di Sezione, quelli rimasti in carica devono convocare l’Assemblea di Sezione, perché provveda alla sostituzione dei membri mancanti. I Consiglieri così nominati restano in carica fino alla scadenza del Consiglio di Sezione.
Entro 15 giorni dalla notizia di nomina il Consigliere eletto deve depositare presso la sede della Sezione dichiarazione scritta di accettazione.
(convocazione)
Il Consiglio di Sezione è convocato dal Presidente di Sezione almeno una volta ogni tre mesi e comunque quando ne è fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri; in caso di sua assenza o mancanza, vi provvede il Vice Presidente con maggiore anzianità associativa o, in caso di assenza o mancanza di entrambi, il membro con maggiore anzianità associativa del Consiglio stesso.
L’avviso di convocazione, contenente la data, il luogo della riunione e gli argomenti posti all’ordine del giorno, deve essere inviato a tutti i membri del Consiglio, mediante e-mail con ricevuta di lettura da parte del destinatario, almeno sette giorni prima della data del Consiglio stesso.
(validità)
Il Consiglio di Sezione è validamente costituito con la presenza di almeno metà più uno dei suoi membri con diritto al voto. Le delibere sono prese a maggioranza dei membri presenti. In caso di parità il voto di chi presiede la seduta vale il doppio.
È considerato presente a tutti gli effetti anche chi è collegato alla riunione in audio o videoconferenza per almeno la metà della sua durata.
(compiti)
A) Realizzare le delibere dell’Assemblea di Sezione nel rispetto dello Statuto e delle delibere del Consiglio Nazionale.
B) Nominare tra i propri membri il Presidente di Sezione, i Vice Presidenti (da 1 a 3), il Segretario ed il Tesoriere, attribuendo loro i poteri.
C) Deliberare la decadenza dalla carica di Consigliere di Sezione in caso di assenza non giustificata a tre riunioni consecutive.
D) Definire le linee programmatiche e prendere tutti i provvedimenti necessari per lo sviluppo ed il buon funzionamento dell’attività della Sezione.
E) Deliberare la costituzione e lo scioglimento di Gruppi di Zona, per territori specifici ritenuti strategici, nominandone i Responsabili preferibilmente tra i Consiglieri della Sezione.
F) Approvare il budget annuale della Sezione ed il relativo programma analitico delle attività da svolgere, proposti dal Presidente e redatti in collaborazione con il Tesoriere di Sezione, sulla scorta delle istruzioni ed entro i termini indicati dal Comitato Esecutivo e dal Tesoriere Nazionale e conformemente alle disposizioni approvate dal Consiglio Nazionale.
G) Accertare che l’avanzamento dei rendiconti consuntivi periodici sia compatibile con le previsioni annuali approvate dal Consiglio Nazionale ed approvare le eventuali revisioni e/o integrazioni da richiedere agli Organi Nazionali.
H) Proporre al Consiglio Nazionale l’eventuale assunzione di personale per la Segreteria di Sezione o l’eventuale stipulazione di contratti di consulenza.
I) Determinare la forma con la quale sono indette le elezioni degli Organi sociali.
J) Provvedere all’accoglimento ed all’inserimento dei nuovi Soci.
K) Organizzare l’attività sociale locale.
L) Proporre all’Assemblea Sezione il numero dei Consiglieri da eleggere per il mandato successivo.
(funzionamento)
Il Consiglio di Sezione è presieduto dal Presidente di Sezione o, in caso di sua assenza o mancanza, dal Vice Presidente con maggiore anzianità associativa o, in caso di assenza o mancanza di entrambi, dal membro con maggiore anzianità associativa del Consiglio stesso. Se il Consiglio di Sezione non provvede, entro tre mesi dalla sua nomina, ad eleggere il Presidente, si intende decaduto. Il Consiglio Nazionale ne assume le competenze, affidando la normale amministrazione della Sezione ad un proprio Consigliere, che deve provvedere a convocare l’Assemblea di Sezione entro due mesi dalla data di decadenza del Consiglio di Sezione. Chi presiede il Consiglio di Sezione ne verifica la regolare costituzione e si esprime per ogni altra norma di buon funzionamento dello stesso.
CARICHE DELLA SEZIONE
IL PRESIDENTE E IL/I VICE PRESIDENTE
Articolo 8
Il Presidente è nominato dal Consiglio di Sezione.
Il Presidente rappresenta la Sezione nei confronti sia dei Soci della Sezione, sia del Consiglio Nazionale e della Presidenza dell’Associazione, sia dei terzi.
I Vice Presidenti sono nominati, su proposta del Presidente, dal Consiglio di Sezione, che ne attribuisce loro i poteri. Il Presidente può conferire ai Vice Presidenti specifiche deleghe per gli atti di ordinaria amministrazione di sua competenza.
Il Presidente propone l’organizzazione delle attività e gli incarichi da assegnare nell’ambito della Sezione.
Il Presidente è responsabile della corretta e regolare gestione economica della Sezione, cui provvede in conformità alle disposizioni ed al budget approvati dal Consiglio Nazionale, con la collaborazione del Tesoriere di Sezione.
Il Presidente è membro effettivo, con diritto di voto, del Consiglio Nazionale dell’Associazione, cui può delegare, se impossibilitato a parteciparvi, un membro del Consiglio di Sezione che non faccia parte del Consiglio Nazionale ad altro titolo.
Spetta al Presidente di convocare e presiedere i Consigli e le Assemblee di Sezione; in caso di sua assenza o mancanza vi provvede il Vice Presidente con maggiore anzianità associativa o, in caso di assenza o mancanza di entrambi, il Consigliere di Sezione con maggiore anzianità associativa. Le firme sui verbali del Consiglio di Sezione dei sostituti, Vice Presidente o Consigliere più anziano, fanno fede dell’assenza o impedimento del Presidente.
La carica di Presidente di Sezione può essere esercitata continuativamente al massimo per tre mandati interi e consecutivi del Consiglio di Sezione. Un mandato è da considerarsi intero quando la carica è stata mantenuta per oltre il 50% della sua durata, per almeno 550 giorni. Successivamente a tale periodo, deve trascorrere un intervallo minimo di un mandato intero del Consiglio di Sezione (pari a tre esercizi sociali) per poter essere eventualmente rinominati a tale carica.
IL TESORIERE
Articolo 9
Il Tesoriere è nominato, su proposta del Presidente, dal Consiglio di Sezione ed è responsabile della gestione dei fondi assegnati alla Sezione. Collabora con il Presidente di Sezione nella definizione delle previsioni e nella gestione del budget di Sezione, in conformità alle direttive ed alle disposizioni approvate dal Consiglio Nazionale ed alle istruzioni ricevute dal Tesoriere Nazionale; in particolare provvede a:
- redigere ed inviare tempestivamente alla Sede Nazionale i rendiconti delle attività svolte e delle spese di cassa di competenza della Sezione, unitamente alla relativa documentazione, previamente verificata per conformità e congruenza e vistata per approvazione (i rimborsi spese del Tesoriere devono essere vistati dal Presidente di Sezione);
- mantenere sotto costante controllo l’andamento della gestione economica della Sezione e verificare la compatibilità dell’avanzamento dei rendiconti consuntivi periodici con le previsioni annuali approvate dal Consiglio Nazionale, informandone sistematicamente il Consiglio di Sezione e proponendo eventuali revisioni e/o integrazioni.
IL SEGRETARIO
Articolo 10
Il Segretario è nominato, su proposta del Presidente, dal Consiglio di Sezione e svolge le seguenti funzioni:
- Assistere il Presidente di Sezione nello svolgimento delle sue funzioni e nel coordinamento dei Gruppi di Zona e dei gruppi di lavoro della Sezione.
- Curare la redazione dei verbali del Consiglio di Sezione e dell’Assemblea di Sezione, inviandone copia alla Sede Nazionale ed alle altre Sezioni territoriali.
- Inviare copia delle circolari, dei programmi, degli inviti e di ogni altra manifestazione della Sezione alla Sede Nazionale ed alle altre Sezioni territoriali.
- Verificare l’attuazione delle delibere del Consiglio di Sezione, dandone sistematica relazione al Consiglio stesso.
INCOMPATIBILITÀ
Articolo 11
GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE RISORSE ECONOMICHE
Articolo 12
Le risorse economiche della Sezione sono costituite:
a) dalla percentuale sulle quote annuali dei Soci, attribuita dal Consiglio Nazionale per le attività associative locali;
b) dai proventi derivanti da attività sociali locali;
c) da eventuali fondi deliberati dal Consiglio Nazionale dell’Associazione a fronte del budget presentato e concordato.
Ogni Sezione deve attenersi al budget approvato dal Consiglio di Sezione ed incluso nel budget consolidato nazionale; eventuali deroghe significative decise dal Consiglio di Sezione devono essere ratificate dal Comitato Esecutivo Nazionale.
Il budget di Sezione deve essere redatto tenendo conto delle direttive del Consiglio Nazionale e del Comitato Esecutivo, intese al raggiungimento dell’equilibrio economico generale del bilancio dell’Associazione.
Tutte le operazioni di fatturazione e di pagamento devono essere effettuate dalla Sede Nazionale. La Sezione, se autorizzata dal Comitato Esecutivo, potrebbe essere dotata di un fondo cassa adeguato alle piccole spese di natura locale. L’eventuale personale assegnato alla Sezione è assunto dalla Sede Nazionale e da essa retribuito ed amministrato.
RENDICONTI DI SEZIONE
Articolo 13
L’esercizio sociale si estende dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Il budget annuale di Sezione deve essere di norma approvato dal Consiglio di Sezione entro il 30 novembre dell’anno precedente. In caso di scadenza del mandato del Consiglio di Sezione, il budget approvato dal Consiglio uscente deve essere poi ratificato o variato dal nuovo Consiglio entro il mese successivo all’inizio del suo mandato.
Il budget ed il rendiconto consuntivo annuali, proposti dal Presidente e redatti in collaborazione con il Tesoriere di Sezione, dopo essere stati approvati dal Consiglio di Sezione e dal Comitato Esecutivo Nazionale sono sottoposti all’approvazione dell’Assemblea di Sezione dei Soci entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio e comunque prima dello svolgimento dell’Assemblea Nazionale.
Il budget ed il rendiconto consuntivo annuali, unitamente alla relazione del Consiglio di Sezione, devono essere inviati a tutti i Soci della Sezione in occasione della spedizione dell’avviso di convocazione dell’Assemblea di Sezione.
SCIOGLIMENTO O ACCORPAMENTO
Articolo 14
Lo scioglimento di una Sezione, il suo accorpamento con altra Sezione ed ogni variazione del loro ambito territoriale è deliberato dal Consiglio Nazionale, dopo lo svolgimento di un’indagine sulle motivazioni che lo rendono necessario, previo parere favorevole del Collegio dei Probiviri e sentito il parere dei Consigli di Sezione interessati.
La deliberazione del Consiglio Nazionale di scioglimento, accorpamento o variazione territoriale di una Sezione deve precisare la/e Sezione/i cui devono essere assegnati gli ambiti territoriali ed i relativi Soci ed essere resa nota a tutti i Soci attraverso le comunicazioni e le pubblicazioni sociali.