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ITALIAN MISSION AWARDS 2020 30 vincitori e nuove tendenze durante la settima edizione del premio dedicato al business travel

Il 14 settembre 2020, al Superstudio Più di Milano, sono stati consegnati i riconoscimenti della settima edizione di IMA, Italian Mission Awards.

Per la prima volta è stato premiato un fornitore della sharing economy, a dimostrazione di un maggiore interesse dei travel manager per questo tipo di servizi. Nell’ambito delle travel management company, inoltre, la giuria ha posto l’accento sull’importanza della cura verso l’azienda cliente

Obiettivo raggiunto, in tutta sicurezza. E’ il segnale trasmesso all’industria del business travel: ripartire insieme si può! Dopo due rinvii, la serata di gala della settima edizione di IMA – Italian Mission Awards 2020, il premio di Newsteca dedicato ai viaggi d’affari, si è confermata un grande successo. Presenti numerosissimi protagonisti del settore, tra fornitori e travel manager. A conferma del fatto che l’evento è ormai considerato un appuntamento imperdibile dall’intera filiera del corporate travel. Dopo un aperitivo di networking nel giardino di Superstudio Più, perfetto per incontrare clienti e fornitori in un clima informale, reso vivace dalla presenza del photo booth di Sharing Box, gli ospiti hanno preso parte alla cena di gala. Tra una portata e l’altra hanno seguito l’attesissima consegna degli ambiti trofei a spirale.

Come negli anni passati, le valutazioni della nostra giuria hanno offerto lo spunto per riflettere sulle tendenze in atto nel settore del business travel. È il caso, ad esempio, della sharing economy, un fenomeno in crescita nel 2019: uno studio recente di Eurostat ha rivelato che l’anno scorso il 21% dei cittadini europei tra i 16 e i 74 anni si è affidato a questo tipo di fornitori per cercare un alloggio. I nostri connazionali sono in linea con questa percentuale (21%), pur collocandosi a una certa distanza rispetto all’entusiasmo di Lussemburgo (46%) e Irlanda (34%). Ma se fino a poco tempo fa l’economia collaborativa sembrava convincere poco i travel manager, oggi qualcosa sta cambiando: i nostri giurati, infatti, hanno assegnato proprio ad Airbnb il premio per la migliore offerta di appartamenti per i viaggiatori d’affari.

 

Un approccio che segna la continua ricerca da parte dei professionisti delle trasferte aziendali di soluzioni innovative per rispondere alle esigenze di accomodation dei loro viaggiatori. E che innegabilmente vedrà ancora una profonda rivisitazione per i viaggi durante situazioni di emergenza sanitaria come quella che stiamo vivendo. Ma questo riguarda il futuro, che avremo il piacere di raccontarvi a IMA 2021.

Quest’anno, inoltre, sono risultate molto interessanti le riflessioni in tema di travel management company (Tmc). Italian Mission Awards 2020 ha posto l’accento sull’importanza di un servizio il più possibile tailor made e centrato sulla cura nei confronti dell’azienda cliente. Un valore che si traduce, per imprese e viaggiatori, anche nella possibilità di essere assistiti in maniera continuativa dagli addetti dei call center.

Nel corso della serata, oltre a essere premiati gli operatori del settore turistico e i travel manager, sono stati assegnati i riconoscimenti per la prima edizione de I Corti di Viaggio, il “premio letterario” indetto dalla redazione della rivista MISSION. L’iniziativa, sviluppata in collaborazione con il magazine Marcopolo TV e Italo Treno si è rivolta a chiunque volesse condividere le proprie esperienze ed emozioni legate a un viaggio di lavoro oppure leisure attraverso un racconto o uno scatto fotografico. Le opere migliori, selezionate da una giuria composta da giornalisti esperti di viaggio e scrittori, sono stati interpretati sul palco da un attore professionista. Ricordiamo che per candidarsi a IMA 2020 occorreva compilare online sul sito www.italianmissionawards.it il questionario di candidatura relativo alla categoria prescelta, descrivendo i propri servizi e punti di forza. Le candidature sono state vagliate da una giuria composta da travel manager esperti e operanti in primarie aziende italiane e multinazionali. Hanno contribuito a decretare i vincitori e ai loro voti si sono aggiunti quelli dei lettori della rivista MISSION, che lo scorso gennaio 2019 sono stati chiamati a esprimere la propria preferenza tra i candidati in shortlist. Italian Mission Awards 2020 ha aderito al progetto Food for Good di Federcongressi&eventi, Banco Alimentare ed Equoevento Onlus.

Appuntamento al 20 settembre 2021 per la serata di gala dell’ottava edizione di IMA, Italian Mission Awards!

TUTTI I VINCITORI DI IMA 2020

TRASPORTO AEREO MIGLIOR COMPAGNIA AEREA PER I VIAGGIATORI D’AFFARI Qatar Airways

MIGLIOR COMPAGNIA AEREA PER I VIAGGIATORI D’AFFARI – ROTTE VERSO L’EUROPA Alitalia

MIGLIOR COMPAGNIA AEREA PER I VIAGGIATORI D’AFFARI – ROTTE VERSO ASIA E MEDIO ORIENTE Cathay Pacific Airways Limited

MIGLIOR COMPAGNIA AEREA PER I VIAGGIATORI D’AFFARI – ROTTE VERSO L’AFRICA Air France – KLM

MIGLIOR COMPAGNIA AEREA PER I VIAGGIATORI D’AFFARI – ROTTE VERSO LE AMERICHE Delta Air Lines

MIGLIOR ECONOMY CLASS Qatar Airways

MIGLIOR PREMIUM ECONOMY CLASS Singapore Airlines

MIGLIOR BUSINESS CLASS Singapore Airlines

ALBERGHI CATENA ALBERGHIERA DELL’ANNO Gruppo UNA

MIGLIOR HOTEL BUSINESS NEL NORD ITALIA NH Milano Touring

MIGLIOR HOTEL BUSINESS NEL CENTRO E SUD ITALIA B&B Hotel Palermo Quattro Canti

MIGLIORI SPAZI PER MEETING ED EVENTI, NORD ITALIA Hilton Lake Como

MIGLIORI SPAZI PER MEETING ED EVENTI, CENTRO E SUD ITALIA NH Roma Villa Carpegna

MIGLIOR OFFERTA DI APPARTAMENTI PER I VIAGGIATORI D’AFFARI Airbnb RELOCATION

MIGLIOR SOCIETÀ DI RELOCATION Santa Fe Relocation – Italia SOCIETÀ DI AUTONOLEGGIO

MIGLIOR SOCIETÀ DI AUTONOLEGGIO PER I VIAGGIATORI D’AFFARI Hertz Italiana

SITI DI PRENOTAZIONE

MIGLIOR SITO DI PRENOTAZIONE DI SERVIZI DI VIAGGIO Booking.com

TRAVEL TECHNOLOGIES MIGLIOR OFFERTA DI SOLUZIONI TECNOLOGICHE PER LA GESTIONE DEI VIAGGI D’AFFARI SAP Concur

MIGLIOR SELF BOOKING TOOL OneClick Travel (OCT) – Cisalpina Tours

MIGLIOR SISTEMA DI GESTIONE DELLE NOTE SPESE CTMP Corporate Travel Management Portal – Frigerio

MIGLIOR SISTEMA DI REPORTISTICA CWT AnalytIQs

MIGLIOR SOLUZIONE MOBILE PER I VIAGGIATORI D’AFFARI BizTravel App

TRAVEL MANAGEMENT COMPANY MIGLIOR TRAVEL MANAGEMENT COMPANY CON FATTURATO BT SOPRA I 40 MILIONI DI EURO Gattinoni

MIGLIOR TRAVEL MANAGEMENT COMPANY CON FATTURATO BT SOTTO I 40 MILIONI DI EURO Movida Viaggi Vacanze

MIGLIOR CALL CENTER/BTC Gattinoni

DESTINAZIONI BUSINESS MIGLIOR DESTINAZIONE BUSINESS Abu Dhabi

TRAVEL MANAGER TRAVEL MANAGER DELL’ANNO CON VOLUME DI SPESE DI VIAGGIO DA 0 A 1 MLN EURO ANNUI Fiorenza Poli – Maschio Gaspardo

TRAVEL MANAGER DELL’ANNO CON VOLUME DI SPESE DI VIAGGIO DA 1 A 2 MLN EURO ANNUI Federica Berto – Impresa Pizzarotti

TRAVEL MANAGER DELL’ANNO CON VOLUME DI SPESE DI VIAGGIO DI OLTRE 2 MLN EURO ANNUI Mauro Zollet – Aptar Italia

TRAVEL MANAGER DELL’ANNO – MIGLIOR PROGETTO D’IMPLEMENTAZIONE DI TOOL/APP PER I VIAGGIATORI D’AFFARI Arianna Filacchione –

 

ENEL I VINCITORI DE “I CORTI DI VIAGGIO”

MIGLIOR CORTO DI VIAGGIO DI LAVORO “Varsavia. Fine riunione. Forza, 55 minuti e l’aereo parte!”, di Fulvio Origo

MIGLIOR CORTO DI VIAGGIO DI VACANZA/TEMPO LIBERO “Roma-Venezia con amore”, di Christian Gonzales

MIGLIOR FOTO DI VIAGGIO “Alba a NYC”, di Mario Alba

GLI SPONSOR DI IMA 2020 SONO: Main sponsor: Emirates Top sponsor: Sap Concur Gold sponsor: Abu Dhabi Convention and Exhibition Bureau Sponsor di categoria: eMinds Sponsor di categoria: AIG Europe S.A. Sponsor di categoria: NEXI Payments

Sponsor tecnico: Aeroporti di Roma Sponsor tecnico: B&B Hotels Media partner: Marcopolo TV

Con il patrocino di: Confapi Milano, Federcongressi&eventi e Adaci

ADACI Associazioni Italiana Acquisti e Supply Management

PIATTAFORME E-COMMERCE E LOGISTICA E-COMMERCE – LE SEMPLIFICAZIONI DELLA DOGANA ITALIANA

Con la ripresa delle attività dopo le ferie estive l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha indetto due Open Hearing in videoconferenza con le Associazioni di categoria nelle quali sono state presentate le semplificazioni che intende apportare a sostegno degli operatori nelle procedure per la reintroduzione in franchigia (rientro di merce dell’UE senza pagamento di dazi doganali), sempre più richieste dalle aziende esportatrici, ed in particolare quelle che operano con piattaforme e-commerce.

Nella stessa direzione l’intenzione di semplificare le procedure per le aziende che operano nel settore della logistica e-commerce e che hanno l’esigenza di assicurare celeri procedure di sdoganamento delle merci, specie per quelle che si avvalgono del trasporto aereo.

Entro pochi giorni dovranno eventualmente essere forniti contributi all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in modo che nelle nuove disposizioni si possa tener conto di particolari aspetti segnalati dagli operatori.

Lo Sportello Dogane & Accise  ADACI è disponibile a fornire maggiori indicazioni agli interessati e a raccogliere suggerimenti per all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Maggiori informazioni potranno essere richieste allo Sportello Dogane & Accise di ADACI compilando il form che trovi nella pagina dello sportello.

ADACI proposte per la BREXIT

BREXIT – LE PROPOSTE PER L’AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

Il prossimo lunedì 6 luglio ADACI sarà presente all’incontro organizzato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con le Associazioni di categoria.

L’obiettivo dell’incontro è quello di condividere informazioni e verificare possibili semplificazioni delle operazioni e adempimenti doganali in vista dei cambiamenti legati alla BREXIT.

Ricordiamo che i cambiamenti investiranno le aziende dal prossimo 1° gennaio 2021.

ADACI partecipa all’incontro poiché fa parte delle Associazioni Accreditate presso l’Agenzia.

Lo Sportello Dogane & Accise  ADACI è disponibile a raccogliere eventuali preoccupazioni, proposte o suggerimenti al riguardo, da parte degli associati (entro il prossimo 3 luglio) in modo da poterle eventualmente rappresentare all’Agenzia delle Dogane.

Maggiori informazioni potranno essere richieste allo Sportello Dogane & Accise  di Adaci compilando il form che trovi nella pagina dello sportello oppure scrivi a sportello.doganeaccise@adaci.it.

 

IL RIMBORSO DELL’ADDIZIONALE PROVINCIALE SULL’ENERGIA ELETTRICA

Come richiedere il rimborso dell’addizionale provinciale sull’energia

In questo articolo, lo Sportello Dogane e Accise di ADACI ci illustra come  richiedere il rimborso dell’addizionale provinciale sull’energia elettrica

Il rimborso è richiedibile per il periodo luglio 2010  – dicembre 2011.

Negli ultimi tempi è tornata alla ribalta la tematica dell’illegittimità dell’addizionale provinciale sull’energia elettrica poi soppressa dal 2012 e per la quale la Corte di Cassazione ne ha stabilito il contrasto con la normativa europea.

 

L’effettivo ottenimento del rimborso risultava però alquanto complesso attesa la necessità di promuovere azioni civili nei confronti dei fornitori di energia elettrica, solo in esito delle quali si sarebbe potuta avere soddisfazione. La resistenza dell’Amministrazione finanziaria, attraverso la complessità della procedura, era stata di recente ribadita nella risposta del Ministro dell’economia e delle finanze all’interrogazione 5-04104 presentata alla Camera il 9 giugno scorso.

L’enfasi data all’argomento dal Presidente di Confindustria Carlo Bonomi, nel corso dell’audizione agli Stati Generali, apre a potenziali possibilità di semplificazione talché, ove non già fatto, potrebbe valere la pena di presentare un’istanza di rimborso per interrompere i termini di prescrizione (dopo aver valutato il beneficio potenziale: le aliquote variavano tra 0,0093 €/kWh e 0,0114 €/kWh).

Suggeriamo di valutare in tempi immediati la questione (la prescrizione è di 10 anni dal pagamento) che ormai riguarda solo i casi di pagamento dell’accisa attraverso il fornitore.

Maggiori informazioni potranno essere richieste allo Sportello Dogane & Accise  di Adaci compilando il form che trovi nella pagina dello sportello.

Come gestire il trattamento dei dati durante l’emergenza sanitaria COVID19?

A seguito delle numerose domande giunte allo Sportello GDPR in tema di trattamento dei dati nel contesto lavorativo pubblico e privato nell’ambito dell’emergenza sanitaria COVID 19, siamo a riportare fedelmente le risposte del Garante Privacy (fonte)

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  1. Il datore di lavoro può rilevare la temperatura corporea del personale dipendente o di utenti, fornitori, visitatori e clienti all’ingresso della propria sede?

 

Nell’attuale situazione legata all’emergenza epidemiologica, si sono susseguiti, in tempi assai ravvicinati, in ragione dell’aggravarsi dello scenario nel contesto nazionale, numerosi interventi normativi e  conseguenti atti di indirizzo emanati dalle istituzioni competenti che, al fine di individuare misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica, hanno stabilito che, i datori di lavoro, le cui attività non sono sospese, sono tenuti a osservare le misure per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica contenute nel Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro tra Governo e parti sociali del 14 marzo 2020.(1)

 

In particolare, il citato Protocollo prevede la rilevazione della temperatura corporea del personale dipendente per l’accesso ai locali e alle sedi aziendali, tra le misure per il contrasto alla diffusione del virus che trovano applicazione anche nei confronti di utenti, visitatori e clienti nonché dei fornitori, ove per questi ultimi non sia stata predisposta una modalità di accesso separata (cfr. Protocollo par. 2 e 3 e nota n. 1).

 

Analoghi protocolli di sicurezza, con riguardo alle attività pubbliche non differibili o ai servizi pubblici essenziali, sono stati stipulati dal Ministro per la pubblica amministrazione con le sigle sindacali maggiormente rappresentative nella pubblica amministrazione (come il Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all’emergenza sanitaria da “Covid-19” del 3 e 8 aprile 2020) in quanto le misure per la sicurezza del settore privato sono state ritenute coerenti con le indicazioni già fornite dallo stesso Ministro con la direttiva n. 2/2020 e con la Circolare n. 2/2020.

 

In ragione del fatto che la rilevazione in tempo reale della temperatura corporea, quando è associata all’identità dell’interessato, costituisce un trattamento di dati personali (art. 4, par. 1, 2) del Regolamento (UE) 2016/679), non è ammessa la registrazione del dato relativo alla temperatura corporea rilevata, bensì, nel rispetto del principio di “minimizzazione” (art. 5, par.1, lett. c) del Regolamento cit.), è consentita la registrazione della sola circostanza del superamento della soglia stabilita dalla legge e comunque quando sia necessario documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso al luogo di lavoro.

 

Diversamente nel caso in cui la temperatura corporea venga rilevata a clienti (ad esempio, nell’ambito della grande distribuzione) o visitatori occasionali anche qualora la temperatura risulti superiore alla soglia indicata nelle disposizioni emergenziali non è, di regola, necessario registrare il dato relativo al motivo del diniego di accesso.

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  1. L’amministrazione o l’impresa possono richiedere ai propri dipendenti di rendere informazioni, anche mediante un’autodichiarazione, in merito all’eventuale esposizione al contagio da COVID 19 quale condizione per l’accesso alla sede di lavoro?

 

In base alla disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro il dipendente ha uno specifico obbligo di segnalare al datore di lavoro qualsiasi situazione di pericolo per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 20 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81). Al riguardo la direttiva n.1/2020 del Ministro per la pubblica amministrazione ha specificato che in base a tale obbligo il dipendente pubblico e chi opera a vario titolo presso la P.A. deve segnalare all’amministrazione di provenire (o aver avuto contatti con chi proviene) da un’area a rischio. In tale quadro il datore di lavoro può invitare i propri dipendenti a fare, ove necessario, tali comunicazioni anche mediante canali dedicati.

 

Tra le misure di prevenzione e contenimento del contagio che i datori di lavoro devono adottare in base al quadro normativo vigente, vi è la preclusione dell’accesso alla sede di lavoro a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS. A tal fine, anche alla luce delle successive disposizioni emanate nell’ambito del contenimento del contagio (v. Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali), è possibile richiedere una dichiarazione che attesti tali circostanze anche a terzi (es. visitatori e utenti).

 

In ogni caso dovranno essere raccolti solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da Covid-19, e astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva, alle specifiche località visitate o altri dettagli relativi alla sfera privata.

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  1. È possibile pubblicare sul sito istituzionale i contatti dei funzionari competenti per consentire al pubblico di prenotare servizi, prestazioni o appuntamenti presso le amministrazioni nella attuale emergenza epidemiologica?

 

Le disposizioni normative per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica e le indicazioni operative fornite dalle istituzioni competenti impongono di limitare la presenza del personale negli uffici mediante, prevalentemente, il ricorso al lavoro agile. Con riguardo ai compiti che richiedono la necessaria presenza sul luogo di lavoro, è previsto che le amministrazioni svolgano le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza e quelle “indifferibili”, anche con riguardo “all’utenza esterna”. Pertanto, le attività di ricevimento o di erogazione diretta dei servizi al pubblico devono essere garantite con modalità telematica o comunque con modalità tali da escludere o limitare la presenza fisica negli uffici (ad es. appuntamento telefonico o assistenza virtuale), ovvero, predisponendo accessi scaglionati, anche mediante prenotazioni di appuntamenti.

 

Nel rispetto dei principi di protezione dei dati (art. 5 Regolamento UE 2016/679) la finalità di fornire agli utenti recapiti utili a cui rivolgersi per assistenza o per essere ricevuti presso gli uffici, può essere utilmente perseguita pubblicando i soli recapiti delle unità organizzative competenti (numero di telefono e indirizzo PEC) e non quelli dei singoli funzionari preposti agli uffici. Ciò, anche in conformità agli obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione delle pubbliche amministrazioni.

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  1. Quali trattamenti di dati personali sul luogo di lavoro coinvolgono il medico competente?

 

In capo al medico competente permane, anche nell’emergenza, il divieto di informare il datore di lavoro circa le specifiche patologie occorse ai lavoratori.

 

Nel contesto dell’emergenza gli adempimenti connessi alla sorveglianza sanitaria sui lavoratori da parte del medico competente, tra cui rientra anche la possibilità di sottoporre i lavoratori a visite straordinarie, tenuto conto della maggiore esposizione al rischio di contagio degli stessi, si configurano come vera e propria misura di prevenzione di carattere generale, e devono essere effettuati nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali e rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cfr. anche Protocollo condiviso del 14 marzo 2020)(1).

 

Nell’ambito dell’emergenza, il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST al fine di proporre tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-19 e, nello svolgimento dei propri compiti di sorveglianza sanitaria, segnala al datore di lavoro “situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti” (cfr. paragrafo 12 del predetto Protocollo).

 

Ciò significa che, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di settore in materia di sorveglianza sanitaria e da quelle di protezione dei dati personali, il medico competente provvede a segnalare al datore di lavoro quei casi specifici in cui reputi che la particolare condizione di fragilità connessa anche allo stato di salute del dipendente ne suggerisca l’impiego in ambiti meno esposti al rischio di infezione. A tal fine, non è invece necessario comunicare al datore di lavoro la specifica patologia eventualmente sofferta dal lavoratore.

 

In tale quadro il datore di lavoro può trattare, nel rispetto dei principi di protezione dei dati (v. art. 5 Regolamento UE 2016/679), i dati personali dei dipendenti solo se sia normativamente previsto o disposto dagli organi competenti ovvero su specifica segnalazione del medico competente, nello svolgimento dei propri compiti di sorveglianza sanitaria.

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  1. Il datore di lavoro può comunicare al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza l’identità dei dipendenti contagiati?

 

I datori di lavoro, nell’ambito dell’adozione delle misure di protezione e dei propri doveri in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, non possono comunicare il nome del dipendente o dei dipendenti che hanno contratto il virus a meno che il diritto nazionale lo consenta.

 

In base al quadro normativo nazionale il datore di lavoro deve comunicare i nominativi del personale contagiato alle autorità sanitarie competenti e collaborare con esse per l’individuazione dei “contatti stretti” al fine di consentire la tempestiva attivazione delle misure di profilassi.

 

Tale obbligo di comunicazione non è, invece, previsto in favore del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, né i compiti sopra descritti rientrano, in base alle norme di settore, tra le specifiche attribuzioni di quest’ultimo.

 

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza,  proprio nella fase dell’attuale emergenza epidemiologica, dovrà continuare a svolgere i propri compiti consultivi, di verifica e di coordinamento, offrendo la propria collaborazione al medico competente e al datore di lavoro (ad esempio, promuovendo l’individuazione delle misure di prevenzione più idonee a tutelare la salute dei lavoratori nello specifico contesto lavorativo; aggiornando il documento di valutazione dei rischi; verificando l’osservanza dei protocolli interni).

 

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza quando nell’esercizio delle proprie funzioni venga a conoscenza di informazioni- che di regola tratta in forma aggregata ad es. quelle riportate nel documento di valutazione dei rischi- rispetta le disposizioni in materia di protezione dei dati nei casi in cui sia possibile, anche indirettamente, l’identificazione di taluni interessati.

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  1. Può essere resa nota l’identità del dipendente affetto da Covid-19 agli altri lavoratori da parte del datore di lavoro?

 

No. In relazione al fine di tutelare la salute degli altri lavoratori, in base a quanto stabilito dalle misure emergenziali, spetta alle autorità sanitarie competenti informare i “contatti stretti” del contagiato, al fine di attivare le previste misure di profilassi.

 

Il datore di lavoro è, invece, tenuto a fornire alle istituzioni competenti e alle autorità sanitarie le informazioni necessarie, affinché le stesse possano assolvere ai compiti e alle funzioni previste anche dalla normativa d’urgenza adottata in relazione alla predetta situazione emergenziale (cfr. paragrafo 12 del predetto Protocollo).

 

La comunicazione di informazioni relative alla salute, sia all’esterno che all’interno della struttura organizzativa di appartenenza del dipendente o collaboratore, può avvenire esclusivamente qualora ciò sia previsto da disposizioni normative o disposto dalle autorità competenti in base a poteri normativamente attribuiti (es. esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da Covid-19 e in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti di un lavoratore risultato positivo).

 

Restano ferme le misure che il datore di lavoro deve adottare in caso di presenza di persona affetta da Covid-19, all’interno dei locali dell’azienda o dell’amministrazione, relative alla pulizia e alla sanificazione dei locali stessi, da effettuarsi secondo le indicazioni impartite dal Ministero della salute (v. punto 4 del Protocollo condiviso).

 

  • Come aggiornato in data 24 aprile 2020

 

Sul sito del GARANTE sono disponibili inoltre :

 

 

Per maggiori informazioni, contatto il nostro Sportello Privacy e GPDR.

Alessandro Oliva

IT Engineer | DPO | Feniva srl

Auditor ISDP©10003  Reg. ACCREDIA

Valutatore Privacy UNI 11697:2017   Reg. ACCREDIA

ADACI Associazioni Italiana Acquisti e Supply Management

QUESTIONI DOGANALI: COVID-19 – SDOGANAMENTO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) E DEGLI ALTRI BENI MOBILI NECESSARI AL CONTRASTO

 

La crisi COVID-19 ormai esplosa si stanno intensificando le azioni delle aziende per acquisire dispositivi per la protezione individuale (DPI) e degli altri beni mobili necessari al contrasto dell’epidemia.

Il Commissario Straordinario per l’emergenza COVID 19 per accelerarne l’acquisizione ha nominato l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli quale soggetto attuatore per procedere, su sua richiesta, alle requisizioni dei dispositivi in questione. Al 30 marzo si contano già 30  provvedimenti di requisizione; è quindi comprensibile lo sconcerto di molti operatori che da un lato si preoccupano di reperire in Paesi terzi i dispositivi di contrasto al coronavirus e dall’altro temono il loro fermo all’arrivo in dogana.

In questo contesto confuso, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha dato le indicazioni per velocizzare le operazioni doganali dei beni in questione; si procederà allo sdoganamento diretto e ultrarapido dei dispositivi destinati a:

  • Regioni e Province autonome
  • Enti locali
  • Pubbliche amministrazioni ed Enti pubblici, indicati nell’art 1 comma 2 D.Lgs 165/2001
  • Strutture ospedaliere pubbliche ovvero accreditate e/o inserite nella rete regionale dell’emergenza
  • Soggetti che esercitano servizi essenziali e di pubblica utilità e/o di interesse pubblico previsti dal DPCM 22 marzo 2020, modificato dal DPCM 25 marzo 2020

L’accesso a questa procedura richiede la presentazione di una autocertificazione resa dall’effettivo destinatario della merce in cui quest’ultimo attesta la destinazione dei beni oggetto dell’importazione.

I DPI destinati a soggetti diversi da quelli indicati sono invece segnalati al Commissario straordinario per un’eventuale requisizione.

È prevista poi la procedura di sdoganamento con svincolo celere per l’importazione di beni mobili non DPI da parte di soggetti diversi da quelli indicati qualora tali beni siano occorrenti per contrastare il contagio da COVID-19 previa presentazione di una autocertificazione, resa dall’effettivo destinatario della merce, in cui si attesta che i beni oggetto dell’importazione occorrono per fronteggiare l’emergenza COVID-19.

Nei casi di merci, necessarie a fronteggiare l’epidemia, importate da Enti o Organizzazioni di diritto pubblico e da altri Enti a carattere caritativo o filantropico, nonché sui beni per le necessità delle Unità di pronto soccorso, viene autorizzata la sospensione dal pagamento dei dazi e dell’IVA.

Si richiama l’attenzione sulla presenza delle certificazioni dei DPI o dei dispositivi medici o la scrupolosa osservanza delle disposizioni relative alla deroga previste nell’art. 15 del Decreto Salva Italia D.L. 18/2020.

Ricordiamo poi che l’esportazione di tali dispositivi è soggetta ad autorizzazione prevista dal Regolamento di esecuzione (UE) 2020/402 che per l’Italia è rilasciata dal competente Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) – DG UE – Ufficio X della DG per la Politica commerciale internazionale.

Maggiori informazioni potranno essere richieste allo Sportello Dogane & Accise  di Adaci inviando una mail o chiamando la sede torinese dell’ADACI

 

ADACI Associazioni Italiana Acquisti e Supply Management

Sportello Legale ADACI: L’IMPATTO DEL COVID-19 SUI CONTRATTI INTERNAZIONALI E LA LORO ESECUZIONE

Il coronavirus (Covid – 19) e le decisioni di emergenza che prima la Cina e poi anche il nostro Paese sta assumendo con la normativa decretata in via di urgenza dal Consiglio dei Ministri in questi giorni (D.L. N. 9/2020, recante “misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid 19”, DPCM dell’1.3.2020 recante “ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid.19”) sta gravemente incidendo sulle capacità delle imprese di adempiere con regolarità alle proprie obbligazioni contrattuali nei confronti degli altri contraenti.

LA CLAUSOLA DI FORZA MAGGIORE NEGLI ORDINAMENTI

La clausola di forza maggiore è tipica dei contratti internazionali (ma non solo) che non si esauriscono in tempi brevissimi (ad es. distribuzione, agenzia, franchising, fornitura, appalti ecc. e tutti i contratti ad esecuzione continuativa) e viene di norma inserita affinché, al verificarsi di determinate circostanze eccezionali, la parte che ne subisce gli effetti possa sospendere l’esecuzione del contratto o, se la causa determinante perdura, risolverlo, senza incorrere in responsabilità contrattuali ed eventuali ipotesi di risarcimento danni.

Ad esempio, il nostro ordinamento stabilsce, nell’articolo 1256, 1° comma, c.c., che un’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile.

Il concetto di forza maggiore risale fino al diritto romano ed è un istituto tipico dei Paesi di Civil law (lo troviamo nel diritto italiano, francese, tedesco, spagnolo ed altri) ed è stabilito espressamente anche da ordinamenti come quello cinese mentre non è invece riconosciuto espressamente dagli ordinamenti dei Paesi di Common law (U.S.A. e UK in primis). Infatti, il concetto americano di “impractibility” e quello britannico di “frustration”, che spesso vengono avvicinati al concetto di forza maggiore, hanno nella realtà una portata molto più limitata, con la conseguenza che nei rapporti sottoposti ad una di queste legislazioni se si desidera invocare un caso di forza maggiore è cruciale inserire la relativa clausola nel contratto.

Sfortunatamente, la tendenza ad operare da parte delle aziende “riciclando” modelli di clausole senza vagliare se le previsioni contenute siano idonee a coprire le diverse situazioni che volta per volta possono presentarsi  nel copiare clausole tratte da precedenti contratti, evitando di sottoporre le stesse ad un’attenta analisi e spesso senza adattarle alla situazione specifica, coloro che redigono in contratti spesso in tali clausole omettono previsioni di fatti costituenti elemento di forza maggiore che tuttavia possono verificarsi in ragione del contesto socio-economico e territoriale in cui il rapporto contrattuale si svolge.

Inevitabilmente ciò determina la circostanza che molti fatti, identificabili come elementi di forza maggiore, non siano disciplinati dalla clausola, (pochissime sono le clausole già predisoste che prevedono tra le cause scatenanti le epidemie, piuttosto che le pandemie) o, peggio ancora, vi sono testi contrattuali o rapporti di fatto non tradotti in accordi sottoscritti in cui tali clausole di forza maggiore nemmeno viene menzionata. Pur nella diversità delle previsioni legislative dei singoli Stati, nell’ambito della contrattualistica internazionale si può affermare che le epidemie, cosi come gli eventi catastrofici naturali sono generalmente indicati come causa di forza maggiore, assieme a guerre, atti d’imperio e dell’autorità pubblica.

In ogni caso, un punto deve rimanere fermo, ovvero che perché operi la forza maggiore – e dunque una parte non venga considerata inadempiente finché dura la causa di forza maggiore medesima – è necessario che tali eventi abbiano un impatto rilevante sulla possibilità di adempiere le proprie obbligazioni. In via generale è importante sottolineare che non sono considerate cause di forza maggiore quegli eventi che rendono più difficile l’esecuzione della prestazione ma solo quelli che la rendono impossibile da eseguire. Le clausole che rendono più difficoltoso adempiere la propria prestazione sono di norma relativa alla eccessiva onerosità sopravvenuta e vanno anch’esse previste nel contratto. Nei Paesi di Common Law, questa eccezione è denominata “Hardship” e va anch’essa prevista nel contratto.

Un principio generale a livello internazionale relativo alla forza maggiore è quello espresso nell’articolo 7.1.7 dei Principi UNIDROIT dove si stabilisce che:

1) La parte inadempiente è esonerata da responsabilità se l’inadempimento è dovuto ad un impedimento derivante da circostanze estranee alla sua sfera di controllo, e che la parte stessa non era ragionevolmente tenuta a prevedere al momento della conclusione del contratto o ad evitare o a superarne le conseguenze.

2) Quando l’impedimento è solo temporaneo, l’esonero produce effetto soltanto per quel lasso di tempo che appare ragionevole, tenuto conto dell’effetto dell’impedimento sull’esecuzione del contratto.

3) La parte che non adempie l’obbligazione deve comunicare all’altra parte l’impedimento e gli effetti di esso sulla sua capacità di adempiere. Se la notifica non è ricevuta dall’altra parte entro un termine ragionevole, dopo che la parte inadempiente ha saputo o avrebbe dovuto sapere dell’impedimento, essa è responsabile per i danni derivanti da tale mancata ricezione.

4) Le previsioni di cui sopra non impediscono all’una o all’altra parte di esercitare il diritto di risolvere il contratto o di sospendere la prestazione o di richiedere interessi sul denaro dovuto.

 

La Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di beni mobili definisce, anch’essa, la forza maggiore come quell’impedimento che è fuori dal controllo della parte che la invoca, che non è assolutamente prevedibile al momento della sottoscrizione del contratto e che è insuperabile.

 

IL COVID-19 E IL SUO IMPATTO SULLE OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI

Questo dunque è il frastagliato e disomogeneo scenario nel quale si inserisce la diffusione della epidemia di Covid – 19 che nelle ultime settimane ha colpito la salute di molte persone in molte parti del mondo nonchè molte aziende in ambiti fondamentali della loro operatività, con la conseguenza che molte obbligazioni contrattualmente assunte tramite la sottoscrizione di contratti commerciali rischiano di rimanere in adempiute e/o di dovere essere cancellate.

 

Con riferimento all’epidemia/pandemia da Covid-19, laddove le parti abbiano indicato l’evento epidemia tra le cause di forza maggiore, nessun dubbio vi sarà circa l’assenza di responsabilità della parte inadempiente per motivi legati all’epidemia stessa. Lo scoppio improvviso a livello globale di un’epidemia virale potenzialmente mortale, infatti, pare avere tutte le caratteristiche sopra citate: imprevedibilità, gravità, insormontabilità delle problematiche da essa generate.

 

Prendendo in considerazione una situazione per quanto possibile analoga, ovvero il caso della epidemia di SARS del 2003, i Tribunali e gli organi arbitrali cinesi di allora ritennero questo tipo di epidemia rilevante come causa di forza maggiore, purchè tale evento rispetti i criteri di imprevedibilità che ne connaturano l’esistenza.

 

In una decisione del 5.03.2005, la corte arbitrale cinese CIETAC ha dato torto a un venditore cinese che aveva invocato la Sars come causa di forza maggiore a giustificazione del suo inadempimento nel 2003, in quanto la Sars era scoppiata prima della data di stipula del contratto e, dunque, non poteva dirsi un evento imprevedibile per la parte cinese. Inoltre, il venditore cinese l’aveva comunicato al suo cliente olandese solo nel settembre 2003 – quindi con un ritardo di alcuni mesi ritenuto irragionevole dagli arbitri – e fornendo prove insufficienti ancor più tardi, solo nel 2004. Di conseguenza, al cliente olandese sono stati riconosciuti oltre 5 milioni di dollari a titolo di risarcimento danni.

 

Questo esempio chiarisce quanto sia necessaria l’immediata comunicazione alla controparte della causa di forza maggiore che si intende invocare e la sua corretta previsione in una clausola contrattuale.

Non a caso, oltre a essere stabilito da diverse legislazioni nazionali (tra cui quella cinese), nei contratti internazionali è prassi prevedere l’obbligo in capo alla parte interessata di dare tempestiva comunicazione all’altra parte insieme alla prova della forza maggiore. Nella stragrande maggioranza dei casi, fino al momento in cui la parte che sta subendo una situazione di forza maggiore non la comunica ufficialmente all’altra parte, non è esonerata dall’adempimento delle proprie obbligazioni e risponde dell’inadempimento secondo le regole delle diverse legislazioni, ivi incluso il risarcimento di tutti i danni patiti dall’altra parte (si veda sul punto l’art. 79 della Convenzione di Vienna che prevede l’obbligo del risarcimento del danno a carico della parte che ha omesso di segnalare tempestivamente all’altra parte una situazione ricadente nell’ambito della forza maggiore).

Un ritardo nella comunicazione può trovarsi sanzionato proprio con la perdita del diritto di invocare la forza maggiore, non solo per quanto previsto nel testo dei singoli contratti ma anche in applicazione di quanto espressamente previsto dalla legge. La legge cinese, per esempio, prevede espressamente che deve risarcire il danno la parte che non ha dato comunicazione alla controparte o l’abbia ritardata ingiustificatamente.

Quanto alla prova della forza maggiore, al momento per esempio l’Ufficio Generale del Ministero del Commercio cinese ha deciso di fornire alle aziende cinesi certificati di forza maggiore, consulenza legale e altro al fine di proteggere tramite tali certificazioni le proprie aziende per il mancato rispetto del termine di consegna delle merci a causa dell’epidemia, cercando in questo modo di offrire un aiuto concreto alle aziende che debbono provare l’esistenza di una situazione di forza maggiore.

Il potere di emettere tali certificazioni è stato delegato a 6 Camere di Commercio cinesi, che a questo punto, sottraggono a qualsiasi magistrato nazionale o estero ogni possibilità di valutazione certificando a priori che si tratta di un’esimente legalmente inattaccabile ad inadempimenti per sancita forza maggiore. Tali provvedimenti pare siano in via di emanazione anche in altri Paesi del Medio Oriente (in primis l’Iran maggiormente provato dal Covid-19). Solo una valutazione caso per caso potrà stabilire la legittimità o meno dell’applicabilità del provvedimento governativo al singolo contratto.

In generale, vi è la speranza che anche le autorità italiane forniscano analogo supporto alle imprese italiane del Nord Italia (per ora ma in generale di tutto il territorio italiano che dovesse rivelarsi soggetto alle conseguenze della epdiemia da Covid-19) che, attualmente, si trovano nell’impossibilità di produrre o consegnare i beni ai rispettivi clienti e che necessiteranno quasi con certezza di fornire la prova dell’espandersi della epidemia da Covid-19 in una misura non prevedibile ab origine.

In ogni caso, è fondamentale non trascurare gli obblighi informativi verso la controparte anche perché le omesse o fuorvianti informazioni possono incidere sulla responsabilità contrattuale risarcitoria, anche da ritardo.

Oltre alla possibilità concreta di invocare la forza maggiore, l’incertezza sui tempi di consegna o sull’adempimento, può comunque rendere opportuna una rinegoziazione e modifica del contratto concordata tra le parti.

Le alternative al riguardo possono essere riassunte in alcune ipotesi che andremo qui di seguito a vagliare, vale a dire RINEGOZIAZIONE, SOSPENSIONE E, NELLE PEGGIORI IPOTESI, RISOLUZIONE DEI CONTRATTI.

 

RINEGOZIAZIONE

Nella situazione di attuale incertezza la rinegoziazione con la controparte costituirà senza dubbio la strada preferibile. Questa può consistere nella redazione di un accordo scritto ex novo, in un addendum, in un prolungamento e/o estensione concordata della durata del contratto o ancora, nei casi più complessi, nel riequilibrare gli obblighi delle parti adeguandoli alla natura della situazione.

In mancanza di accordo scritto, occorrerà fare riferimento alla legge scelta dalle parti nel contratto o, in mancanza di detta scelta, alla legge applicabile al contratto.

Conoscere le regole da un punto di vista legale previene passi falsi che espongono le aziende a contenziosi, a potenziali richieste di risarcimento dei danni e, soprattutto, serve per rinegoziare al meglio, quando ciò si rivela necessario. È evidente che, come non mai, la problematica della legge scelta per regolare il contratto gioca in questa situazione un ruolo

fondamentale nell’ipotesi di mancanza o di lacune nella clausola inerente la forza maggiore. Mai come ora è necessario che le aziende pongano la massima attenzione alla redazione del testo contrattuale con particolare riferimento anche alla clausola sulla legge applicabile.

 

SOSPENSIONE

Nei contratti commerciali internazionali, è spesso prevista nel contratto la possibilità di sospendere il contratto per un periodo che può variare da alcune settimane a alcuni mesi e la conseguente regolamentazione delle conseguenze di tale sospensione.

Naturalmente, la sospensione non può prolungarsi indefinitamente e, in molti contratti, si stabilisce che, decorso un certo termine, il contratto debba essere risolto o rinegoziato o, eventualmente, che al termine del periodo di sospensione una delle parti abbia diritto a ripresentare le scadenze dei propri adempimenti non necessariamente in misura proporzionale al periodo di sospensione ma anche avendo riguardo agli impegni nel frattempo assunti nei confronti di altri contraenti.

Analogamente ad altri ordinamenti, se l’impossibilità temporanea si protrae, la legge italiana consente al creditore che non abbia più interesse alla prestazione dell’altra parte di risolvere il contratto anche qualora non abbia più un apprezzabile interesse ad una prestazione solo parziale (art. 1256, 2° comma e art. 1464 codice civile).

 

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Infine, nei casi più complessi, all’inadempimento causato dall’epidemia di Covid-19 può conseguire la risoluzione del contratto.

Posto che, nei contratti internazionali generalmente non è previsto che la causa di forza maggiore faccia terminare automaticamente la relazione contrattuale, questa ipotesi deve comunque essere presa in considerazione in particolar modo per i profili risarcitori che ne conseguono. Vi sono, inoltre, settori in cui la regolamentazione è molto specifica – per esempio il settore delle costruzioni con i vari Books (modelli di contratto) della FIDIC – che stabiliscono che a seguito del ricevimento della comunicazione dell’esistenza di un caso di forza maggiore il contratto non si sospende ma si risolve direttamente. È fonfamentale sapere quanto sopra perchè non sempre (quasi mai) è interesse della parte che subisce la situazione di forza maggiore risolvere il contratto. In questo senso si invitano le aziende che operano in questo settore a prendere visione dei contratti sottoscritti ed eventualmente a contattare tempestivamente l’altra parte al fine di raggiungere regolamentazioni e accordi specifici che non danneggino le imprese.

Tendenzialmente alla risoluzione del contratto – per valida causa di forza maggiore -, seguirà una determinazione e liquidazione dei costi e delle spese secondo i criteri previsti (eventualmente) dal contratto e dalla legge applicabile, tenendo conto che non potranno essere risarcibili i danni per inadempimento sempre a condizione che la parte non fosse già inadempiente per altri motivi e non abbia tardato ingiustificatamente a comunicare all’altra l’impedimento di forza maggiore e che provi tale sussistenza della forza maggiore medesima.

Quanto ai profili restitutori, il diritto italiano prevede che la parte impossibilitata totalmente da causa di forza maggiore non possa richiedere la controprestazione all’altra e debba restituire quanto ricevuto. Se l’impossibilità ha riguardato solo una parte della prestazione, la controparte avrà diritto ad una corrispondente riduzione del prezzo (artt. 1463 e 1464 codice civile). Tali criteri restitutori si ritrovano spesso nei contratti internazionali. Ad esempio, la clausola modello di Forza maggiore dell’ICC (2003), prevede che la parte che abbia tratto un beneficio dal contratto parzialmente eseguito, debba comunque compensare l’altra in misura equivalente al beneficio ricevuto

In conclusione, affinché all’epidemia/pandemia sanitaria non si affianchi una vera e propria pandemia commerciale occorrerà che tutti gli operatori che abbiano a gestire situazione potenzialmente affette dalla epidemia di Covid-19, a prescindere dalle Nazioni attualmente coinvolte, vaglino con grande attenzione la propria specifica situazione e i propri contratti in essere, nonché quelli in corso di negoziazione, al fine di prevenire danni che potrebbero diventare estremanente gravosi.

[Fonte STUDIO LEGALE FALBO & MANARA ]

Per maggiori informazioni puoi contattare direttamente lo Sportello Legale ADACI al seguente indirizzo: http://bit.ly/2tI8Jzo

ADACI Associazioni Italiana Acquisti e Supply Management

CoronaVirus: è in valutazione l’agenda degli eventi e dei corsi.

In seguito all’evolversi della situazione e per maggiore precauzione, ADACI, l’Associazione Italiana di Management degli Acquisti e del Supply Management ha preso la decisione di annullare il prossimo Consiglio Nazionale in programma a Milano in data 29 Febbraio 2020.

Nel frattempo, gli uffici di Via Imperia, 2 a Milano saranno temporaneamente chiusi al pubblico da lunedì 24 febbraio a mercoledì 27 febbraio compreso, al fine di valutare e pianificare tutte le prossime attività, ma rimane operativa.

L’invito per tutti è quello di attenersi alle indicazioni delle autorità sanitarie, mantenendosi informati in modo corretto e puntuale, e a seguire alcuni pratici consigli della guida che alleghiamo:

PIEGHEVOLE-CORONAVIRUS.pdf

Sono in fase di valutazione altre misure con riferimento agli eventi e gli incontri in programma per le prossime settimane, per le quali sarà data tempestiva informazione.

Per ulteriori approfondimenti leggi anche: https://www.adaci.it/il-cigno-nero-delleconomia-globale-coronavirus-covid-2019/

La community di ADACI, grazie sia al numero delle aziende rappresentate sia al legame di collaborazione esistente tra i soci, potrebbe supportati a gestire un piano di recupero o a reperire nuove fonti o soluzioni di fornitura.

Contatta la segreteria nazionale allo 02-40072474 int.5 oppure invia una mail a covid19-desk@adaci.it e vedremo di dare corso ad iniziative e risposte in tal senso.

Fabrizio Santini
Presidente Nazionale ADACI

ADACI Associazioni Italiana Acquisti e Supply Management

Sportello Fleet Management ADACI: come mitigare il rischio Coronavirus per l’automotive 

Come non parlare dell’attualità e il coronavirus. Certi consigli qui di seguito, potranno essere eseguiti solo dopo lo stop del paese.

Lo so che per molti di voi la parte Fleet è una piccola parte. Ma non prenderlo alla leggera. Immaginate i vostri veicoli fermi in officine per settimane perché i componenti non arrivano ?

Magari è un veicolo commerciale che viene utilizzato dai tecnici per andare a fatturare per l’azienda. Come si farà ? Si dovrà ricorrere ad un veicolo sostitutivo.

Ma se questo veicolo era allestito ? Sarà difficile da trovare un veicolo sostitutivo che abbia i requisiti necessari per mandare avanti le operazioni d’un’azienda.

Stessa cosa per i veicoli che vengono utilizzata dalla forza di vendita.

Una cosa è certa : questo problema di approvvigionamento venendo dalla Cina non farà sconti a nessun tipo di mobilità. Che un veicolo sia elettrico, ibrido, metano, gasolio o benzina, non cambia niente. Il fermo macchina sarà identico per ogni tipo di veicolo.

Cosa si potrebbe fare per evitare il fermo macchina ?

Io inizierei dal verificare i tagliandi. Soprattutto chi è in ritardo. E li manderei tutti a fare il tagliando e/o manutenzione. Non tardare.

Invece cosa posso consigliarvi per le nuove consegne ?

Prima di ordinare un nuovo veicolo, verificate se non ci sono veicoli che hanno i requisiti che possono soddisfare il driver se non al 100%, almeno al 80%. Avete la possibilità di spiegare che per ovvie ragioni di ritardi logistici, è meglio scegliere un veicolo in pronta consegna.

La seconda ragione per prendere un veicolo in pronta consegna è la leva in termine di negoziazione. Potrete cosi chiedere un costo di acquisto più basso sul veicolo scelto. Poco importa se li prendete a noleggio o se le comprate.

Cercate anche di verificare che i veicoli non sono dipendenti di componenti che vengono dal Asia.

Mi direte che lo saranno tutti. Ma alcuni più di altri.

Cosa posso consigliarvi per i veicoli che sono in ordine ?

Io vi direi di far verificare a che punto è l’ordine. Da lì, verificare cosa sono le possibili opzioni con la casa auto o il noleggio.

Alla fine, come lo diceva giustamente Mariangela Pira in un servizio Sky TG Economia, sarebbe forse il caso di ripensare la catena logistica in toto. E non lasciare tutta la catena in Cina.

Magari qualcuno potrebbe pensare di reinvestire in Italia.

Ti consiglio alcuni link interessanti:

https://www.ilsole24ore.com/art/auto-perche-volkswagen-e-l-azienda-piu-esposta-rischio-coronavirus-ACEY3wHB

https://www.alvolante.it/news/fca-produzione-a-rischio-coronavirus-367446

https://www.formulapassion.it/automoto/mondoauto/coronavirus-lindustria-auto-e-a-rischio-478989.html

Rimango ovviamente sempre aperta a critiche/considerazioni/domande su questo argomento, contattami attraverso lo Sportello Fleet Management di ADACI al seguente link: http://bit.ly/36EIBUC

ADACI Associazioni Italiana Acquisti e Supply Management

Le funzioni di compliance, audit, tesoreria e risk management sono separate in azienda

La prassi 63/2019 è una prescrizione attiva (Regolamento UE n.1025/2012) che definisce la valutazione di conformità del servizio di tesoreria.

Quale impatto nel supply management?

CASH IS KING, che è uno dei postulati della finanza. Più hai soldi più sei appetibile, perché se li hai vuol dire che (almeno “fino ad ora”) hai la capacità di generare ricchezza, e quindi sei “preferito” dalle banche (rating più elevato).

La nuova normativa sulla Crisi di Impresa D.lgs. N.14 del 12/1/2019, parla non più di fallimento ma di approccio preventivo alle possibili aree che potrebbere generare la crisi di impresa: TUV Rheinland si pone, in qualità di ente di certificazione leader nella compliance aziendale, come un punto di riferimento per soddisfare il requisito degli assetti organizzativi, volti a prevenire la crisi di impresa; formalizzazione/condivisione/controllo e consapevolezza dei propri processi e mezzi.

Identificare, qualificare e certificare i processi sottostanti alla gestione dei clienti e fornitori, intersecandoli e mettendoli a sistema con un percorso adeguato di PLAN-DO-CHECK- ACT, dimostrandoli e comunicandoli ai diversi stakeholder (anche al mondo bancario!), aiuta a trasferire una maggiore sostenibilità, tracciabilità, etica, trasparenza e solidità dell’azienda: questo può essere una lettura costruttiva di una normativa entrata in vigore da pochi mesi utile per rivedere i propri modelli organizzativi e non solo come un’ulteriore incombenza a cui l’azienda deve allinearsi in un modo qualsiasi pur di essere compliance.

La Prassi 63:2019, pubblicata da pochi mesi, permette alle aziende di avere un modello di riferimento per non inventarsi nulla, ma di evidenziare/formalizzare tutti quello che viene messo in pratica tutti i giorni identificando chi si occupa delle seguenti aree e con quali competenze e deleghe: gestione dei rapporti bancari, gestione degli affidamenti, determinazione delle regole per i flussi di pagamento e incasso, gestione rischio tassi di cambi e commodities, gestione garanzie e crediti di firma, gestione del sistema informativo di tesoreria, gestione della reportistica finanziaria interna e esterna, controlli operativi e mitigazione del cybercrime risk, attività di pianificazione finanziaria/cash management e gestione del passivo e infine non per ultima attività di Risk Management per garantire continuità operativa. Questi in contenuti di una prassi che può essere una buona base per rispondere agli assetti organizzativi richiesti dall’ultimo recente D.lgs. N14 del 12/1/2019 e anche da tutti gli standard internazionalmente riconosciuti come leva distintiva di competitività e garanzia per le società, dalle più piccole alle più grandi.

Pensiamo in quante aziende oggi sia importante l’attività di “Qualifica e Monitoraggio dei Fornitori” volte ad assicurare che i fornitori di un’azienda mantengano determinati standard qualitativi di prodotto/di servizio/organizzazione per garantire ancora una volta continuità . Con il servizio di Qualifica e Monitoraggio Fornitori TÜV Rheinland Italia supporta nella determinazione degli indicatori prestazionali/di rischio/criteri di verifica – o in alternativa on in alternativa si recepiscono schemi di controllo già progettati dall’azienda – e si conducono di conseguenza attività di due diligence ad hoc. Accrescere la qualità del prodotto/servizio offerto o acquistato, ridurre i costi gestionali e migliorare l’immagine aziendale: sono questi in estrema sintesi i vantaggi offerti alle aziende che adottano un metodo sistemativo per il monitoraggio dei fornitori.

Anche la quarta rivoluzione industriale, nota ai più come Industria 4.0, affonda le proprie radici non solo nell’introduzione di “nuove tecnologie” bensì anche, e soprattutto in un radicale cambiamento nel concetto di “organizzazione” atta a recepire nuovi adempimenti e opportunità per rivedere i propri assetti/modelli organizzativi per essere dinamici, flessibili, competitivi, generatori di valore.

CRISI DI IMPRESA: il nuovo approccio preventivo per la gestione di questo rischio.

Per qualsiasi informazione in merito non esitare a contattare lo Sportello RISK di ADACI, che è a tua disposizione gratuitamente al seguente link: http://bit.ly/38PImXD

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