Spese di ricerca e sviluppo: le previsioni per il 2019 di Davor Crespi
La normativa sulla ricerca e lo sviluppo dal 2012 ad oggi si è evoluta, è cambiata. Sono previsti cambiamenti anche per il 2019.
Nel seguito un estratto delle possibili novità al momento in discussione in parlamento come DDL bilancio 2019.
In sintesi le maggiori novità riguardano il fatto che dal 2019 le attività a commissionate a società terze che non siano riconosciute come centri di ricerca, passano dal 50 al 25%, così come i costi dei consulenti.
Nel dettaglio di dovrebbero confermare come spese per le quali il credito è pari al 50% della spesa incrementale (spesa eccedente la spesa media del triennio 2012-2014 per i medesimi investimenti):
- Personale dipendente titolare di un rapporto subordinato anche a tempo determinato direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo.
- Contratti stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta.
- Contratti stipulati con imprese residenti rientranti nella definizione di start up innovative ex art. 25, DL 179/2012 e con imprese rientranti nella definizione di PMI innovative ex art. 4, DL n. 3/2015
Le spese per le quali il credito sarà ridotto al 25% della spesa incrementale al netto della parte che ha usufruito del 50% saranno:
- Personale titolare di rapporto di lavoro autonomo o comunque diverso dal lavoro subordinato direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo.
- Strumenti ed attrezzature di laboratorio
- Contratti stipulati con imprese diverse da quelle di cui sopra per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta a condizione che non si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell’impresa committente.
- Competenze tecniche e privative industriali
- Materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale di cui alle predette lett. b) e c).
Altra novità prevista per il 2019 (ma in vigore anche per il 2018) è la disciplina dei controlli successivi. In particolare viene previsto che le imprese beneficiarie del credito d’imposta siano tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività di R&S svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione;
la relazione viene predisposta da soggetti diversi a seconda che le attività di R&S siano organizzate e svolte internamente all’impresa o commissionate a terzi.
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Infine, per tutte le aziende sarà necessario avere una revisione contabile terza.
Per quanto concerne al riconoscimento e utilizzo del credito d’imposta, lo stesso è subordinato agli adempimenti certificativi:
- per le imprese soggette a revisione legale: gli adempimenti sono posti in essere da un revisore legale o una società di revisione che attesti la corrispondenza tra l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la documentazione contabile predisposta dall’impresa:
- per le imprese non obbligate alla revisione legale: la certificazione è rilasciata da un revisore legale/società di revisione legale, iscritti nella Sez. A del registro dei revisori (recuperabile fino a 5.000 €).
Per maggiori informazioni contatta lo sportello dedicato alle spese di ricerca e sviluppo al seguente indirizzo e fissa un appuntamento gratuito: https://www.adaci.it/sportelli/sportello-bandi-avvisi-finanziamenti-e-contributi/