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ADACI Associazioni Italiana Acquisti e Supply Management

Sportello Legale ADACI: L’IMPATTO DEL COVID-19 SUI CONTRATTI INTERNAZIONALI E LA LORO ESECUZIONE

Il coronavirus (Covid – 19) e le decisioni di emergenza che prima la Cina e poi anche il nostro Paese sta assumendo con la normativa decretata in via di urgenza dal Consiglio dei Ministri in questi giorni (D.L. N. 9/2020, recante “misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid 19”, DPCM dell’1.3.2020 recante “ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid.19”) sta gravemente incidendo sulle capacità delle imprese di adempiere con regolarità alle proprie obbligazioni contrattuali nei confronti degli altri contraenti.

LA CLAUSOLA DI FORZA MAGGIORE NEGLI ORDINAMENTI

La clausola di forza maggiore è tipica dei contratti internazionali (ma non solo) che non si esauriscono in tempi brevissimi (ad es. distribuzione, agenzia, franchising, fornitura, appalti ecc. e tutti i contratti ad esecuzione continuativa) e viene di norma inserita affinché, al verificarsi di determinate circostanze eccezionali, la parte che ne subisce gli effetti possa sospendere l’esecuzione del contratto o, se la causa determinante perdura, risolverlo, senza incorrere in responsabilità contrattuali ed eventuali ipotesi di risarcimento danni.

Ad esempio, il nostro ordinamento stabilsce, nell’articolo 1256, 1° comma, c.c., che un’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile.

Il concetto di forza maggiore risale fino al diritto romano ed è un istituto tipico dei Paesi di Civil law (lo troviamo nel diritto italiano, francese, tedesco, spagnolo ed altri) ed è stabilito espressamente anche da ordinamenti come quello cinese mentre non è invece riconosciuto espressamente dagli ordinamenti dei Paesi di Common law (U.S.A. e UK in primis). Infatti, il concetto americano di “impractibility” e quello britannico di “frustration”, che spesso vengono avvicinati al concetto di forza maggiore, hanno nella realtà una portata molto più limitata, con la conseguenza che nei rapporti sottoposti ad una di queste legislazioni se si desidera invocare un caso di forza maggiore è cruciale inserire la relativa clausola nel contratto.

Sfortunatamente, la tendenza ad operare da parte delle aziende “riciclando” modelli di clausole senza vagliare se le previsioni contenute siano idonee a coprire le diverse situazioni che volta per volta possono presentarsi  nel copiare clausole tratte da precedenti contratti, evitando di sottoporre le stesse ad un’attenta analisi e spesso senza adattarle alla situazione specifica, coloro che redigono in contratti spesso in tali clausole omettono previsioni di fatti costituenti elemento di forza maggiore che tuttavia possono verificarsi in ragione del contesto socio-economico e territoriale in cui il rapporto contrattuale si svolge.

Inevitabilmente ciò determina la circostanza che molti fatti, identificabili come elementi di forza maggiore, non siano disciplinati dalla clausola, (pochissime sono le clausole già predisoste che prevedono tra le cause scatenanti le epidemie, piuttosto che le pandemie) o, peggio ancora, vi sono testi contrattuali o rapporti di fatto non tradotti in accordi sottoscritti in cui tali clausole di forza maggiore nemmeno viene menzionata. Pur nella diversità delle previsioni legislative dei singoli Stati, nell’ambito della contrattualistica internazionale si può affermare che le epidemie, cosi come gli eventi catastrofici naturali sono generalmente indicati come causa di forza maggiore, assieme a guerre, atti d’imperio e dell’autorità pubblica.

In ogni caso, un punto deve rimanere fermo, ovvero che perché operi la forza maggiore – e dunque una parte non venga considerata inadempiente finché dura la causa di forza maggiore medesima – è necessario che tali eventi abbiano un impatto rilevante sulla possibilità di adempiere le proprie obbligazioni. In via generale è importante sottolineare che non sono considerate cause di forza maggiore quegli eventi che rendono più difficile l’esecuzione della prestazione ma solo quelli che la rendono impossibile da eseguire. Le clausole che rendono più difficoltoso adempiere la propria prestazione sono di norma relativa alla eccessiva onerosità sopravvenuta e vanno anch’esse previste nel contratto. Nei Paesi di Common Law, questa eccezione è denominata “Hardship” e va anch’essa prevista nel contratto.

Un principio generale a livello internazionale relativo alla forza maggiore è quello espresso nell’articolo 7.1.7 dei Principi UNIDROIT dove si stabilisce che:

1) La parte inadempiente è esonerata da responsabilità se l’inadempimento è dovuto ad un impedimento derivante da circostanze estranee alla sua sfera di controllo, e che la parte stessa non era ragionevolmente tenuta a prevedere al momento della conclusione del contratto o ad evitare o a superarne le conseguenze.

2) Quando l’impedimento è solo temporaneo, l’esonero produce effetto soltanto per quel lasso di tempo che appare ragionevole, tenuto conto dell’effetto dell’impedimento sull’esecuzione del contratto.

3) La parte che non adempie l’obbligazione deve comunicare all’altra parte l’impedimento e gli effetti di esso sulla sua capacità di adempiere. Se la notifica non è ricevuta dall’altra parte entro un termine ragionevole, dopo che la parte inadempiente ha saputo o avrebbe dovuto sapere dell’impedimento, essa è responsabile per i danni derivanti da tale mancata ricezione.

4) Le previsioni di cui sopra non impediscono all’una o all’altra parte di esercitare il diritto di risolvere il contratto o di sospendere la prestazione o di richiedere interessi sul denaro dovuto.

 

La Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di beni mobili definisce, anch’essa, la forza maggiore come quell’impedimento che è fuori dal controllo della parte che la invoca, che non è assolutamente prevedibile al momento della sottoscrizione del contratto e che è insuperabile.

 

IL COVID-19 E IL SUO IMPATTO SULLE OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI

Questo dunque è il frastagliato e disomogeneo scenario nel quale si inserisce la diffusione della epidemia di Covid – 19 che nelle ultime settimane ha colpito la salute di molte persone in molte parti del mondo nonchè molte aziende in ambiti fondamentali della loro operatività, con la conseguenza che molte obbligazioni contrattualmente assunte tramite la sottoscrizione di contratti commerciali rischiano di rimanere in adempiute e/o di dovere essere cancellate.

 

Con riferimento all’epidemia/pandemia da Covid-19, laddove le parti abbiano indicato l’evento epidemia tra le cause di forza maggiore, nessun dubbio vi sarà circa l’assenza di responsabilità della parte inadempiente per motivi legati all’epidemia stessa. Lo scoppio improvviso a livello globale di un’epidemia virale potenzialmente mortale, infatti, pare avere tutte le caratteristiche sopra citate: imprevedibilità, gravità, insormontabilità delle problematiche da essa generate.

 

Prendendo in considerazione una situazione per quanto possibile analoga, ovvero il caso della epidemia di SARS del 2003, i Tribunali e gli organi arbitrali cinesi di allora ritennero questo tipo di epidemia rilevante come causa di forza maggiore, purchè tale evento rispetti i criteri di imprevedibilità che ne connaturano l’esistenza.

 

In una decisione del 5.03.2005, la corte arbitrale cinese CIETAC ha dato torto a un venditore cinese che aveva invocato la Sars come causa di forza maggiore a giustificazione del suo inadempimento nel 2003, in quanto la Sars era scoppiata prima della data di stipula del contratto e, dunque, non poteva dirsi un evento imprevedibile per la parte cinese. Inoltre, il venditore cinese l’aveva comunicato al suo cliente olandese solo nel settembre 2003 – quindi con un ritardo di alcuni mesi ritenuto irragionevole dagli arbitri – e fornendo prove insufficienti ancor più tardi, solo nel 2004. Di conseguenza, al cliente olandese sono stati riconosciuti oltre 5 milioni di dollari a titolo di risarcimento danni.

 

Questo esempio chiarisce quanto sia necessaria l’immediata comunicazione alla controparte della causa di forza maggiore che si intende invocare e la sua corretta previsione in una clausola contrattuale.

Non a caso, oltre a essere stabilito da diverse legislazioni nazionali (tra cui quella cinese), nei contratti internazionali è prassi prevedere l’obbligo in capo alla parte interessata di dare tempestiva comunicazione all’altra parte insieme alla prova della forza maggiore. Nella stragrande maggioranza dei casi, fino al momento in cui la parte che sta subendo una situazione di forza maggiore non la comunica ufficialmente all’altra parte, non è esonerata dall’adempimento delle proprie obbligazioni e risponde dell’inadempimento secondo le regole delle diverse legislazioni, ivi incluso il risarcimento di tutti i danni patiti dall’altra parte (si veda sul punto l’art. 79 della Convenzione di Vienna che prevede l’obbligo del risarcimento del danno a carico della parte che ha omesso di segnalare tempestivamente all’altra parte una situazione ricadente nell’ambito della forza maggiore).

Un ritardo nella comunicazione può trovarsi sanzionato proprio con la perdita del diritto di invocare la forza maggiore, non solo per quanto previsto nel testo dei singoli contratti ma anche in applicazione di quanto espressamente previsto dalla legge. La legge cinese, per esempio, prevede espressamente che deve risarcire il danno la parte che non ha dato comunicazione alla controparte o l’abbia ritardata ingiustificatamente.

Quanto alla prova della forza maggiore, al momento per esempio l’Ufficio Generale del Ministero del Commercio cinese ha deciso di fornire alle aziende cinesi certificati di forza maggiore, consulenza legale e altro al fine di proteggere tramite tali certificazioni le proprie aziende per il mancato rispetto del termine di consegna delle merci a causa dell’epidemia, cercando in questo modo di offrire un aiuto concreto alle aziende che debbono provare l’esistenza di una situazione di forza maggiore.

Il potere di emettere tali certificazioni è stato delegato a 6 Camere di Commercio cinesi, che a questo punto, sottraggono a qualsiasi magistrato nazionale o estero ogni possibilità di valutazione certificando a priori che si tratta di un’esimente legalmente inattaccabile ad inadempimenti per sancita forza maggiore. Tali provvedimenti pare siano in via di emanazione anche in altri Paesi del Medio Oriente (in primis l’Iran maggiormente provato dal Covid-19). Solo una valutazione caso per caso potrà stabilire la legittimità o meno dell’applicabilità del provvedimento governativo al singolo contratto.

In generale, vi è la speranza che anche le autorità italiane forniscano analogo supporto alle imprese italiane del Nord Italia (per ora ma in generale di tutto il territorio italiano che dovesse rivelarsi soggetto alle conseguenze della epdiemia da Covid-19) che, attualmente, si trovano nell’impossibilità di produrre o consegnare i beni ai rispettivi clienti e che necessiteranno quasi con certezza di fornire la prova dell’espandersi della epidemia da Covid-19 in una misura non prevedibile ab origine.

In ogni caso, è fondamentale non trascurare gli obblighi informativi verso la controparte anche perché le omesse o fuorvianti informazioni possono incidere sulla responsabilità contrattuale risarcitoria, anche da ritardo.

Oltre alla possibilità concreta di invocare la forza maggiore, l’incertezza sui tempi di consegna o sull’adempimento, può comunque rendere opportuna una rinegoziazione e modifica del contratto concordata tra le parti.

Le alternative al riguardo possono essere riassunte in alcune ipotesi che andremo qui di seguito a vagliare, vale a dire RINEGOZIAZIONE, SOSPENSIONE E, NELLE PEGGIORI IPOTESI, RISOLUZIONE DEI CONTRATTI.

 

RINEGOZIAZIONE

Nella situazione di attuale incertezza la rinegoziazione con la controparte costituirà senza dubbio la strada preferibile. Questa può consistere nella redazione di un accordo scritto ex novo, in un addendum, in un prolungamento e/o estensione concordata della durata del contratto o ancora, nei casi più complessi, nel riequilibrare gli obblighi delle parti adeguandoli alla natura della situazione.

In mancanza di accordo scritto, occorrerà fare riferimento alla legge scelta dalle parti nel contratto o, in mancanza di detta scelta, alla legge applicabile al contratto.

Conoscere le regole da un punto di vista legale previene passi falsi che espongono le aziende a contenziosi, a potenziali richieste di risarcimento dei danni e, soprattutto, serve per rinegoziare al meglio, quando ciò si rivela necessario. È evidente che, come non mai, la problematica della legge scelta per regolare il contratto gioca in questa situazione un ruolo

fondamentale nell’ipotesi di mancanza o di lacune nella clausola inerente la forza maggiore. Mai come ora è necessario che le aziende pongano la massima attenzione alla redazione del testo contrattuale con particolare riferimento anche alla clausola sulla legge applicabile.

 

SOSPENSIONE

Nei contratti commerciali internazionali, è spesso prevista nel contratto la possibilità di sospendere il contratto per un periodo che può variare da alcune settimane a alcuni mesi e la conseguente regolamentazione delle conseguenze di tale sospensione.

Naturalmente, la sospensione non può prolungarsi indefinitamente e, in molti contratti, si stabilisce che, decorso un certo termine, il contratto debba essere risolto o rinegoziato o, eventualmente, che al termine del periodo di sospensione una delle parti abbia diritto a ripresentare le scadenze dei propri adempimenti non necessariamente in misura proporzionale al periodo di sospensione ma anche avendo riguardo agli impegni nel frattempo assunti nei confronti di altri contraenti.

Analogamente ad altri ordinamenti, se l’impossibilità temporanea si protrae, la legge italiana consente al creditore che non abbia più interesse alla prestazione dell’altra parte di risolvere il contratto anche qualora non abbia più un apprezzabile interesse ad una prestazione solo parziale (art. 1256, 2° comma e art. 1464 codice civile).

 

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Infine, nei casi più complessi, all’inadempimento causato dall’epidemia di Covid-19 può conseguire la risoluzione del contratto.

Posto che, nei contratti internazionali generalmente non è previsto che la causa di forza maggiore faccia terminare automaticamente la relazione contrattuale, questa ipotesi deve comunque essere presa in considerazione in particolar modo per i profili risarcitori che ne conseguono. Vi sono, inoltre, settori in cui la regolamentazione è molto specifica – per esempio il settore delle costruzioni con i vari Books (modelli di contratto) della FIDIC – che stabiliscono che a seguito del ricevimento della comunicazione dell’esistenza di un caso di forza maggiore il contratto non si sospende ma si risolve direttamente. È fonfamentale sapere quanto sopra perchè non sempre (quasi mai) è interesse della parte che subisce la situazione di forza maggiore risolvere il contratto. In questo senso si invitano le aziende che operano in questo settore a prendere visione dei contratti sottoscritti ed eventualmente a contattare tempestivamente l’altra parte al fine di raggiungere regolamentazioni e accordi specifici che non danneggino le imprese.

Tendenzialmente alla risoluzione del contratto – per valida causa di forza maggiore -, seguirà una determinazione e liquidazione dei costi e delle spese secondo i criteri previsti (eventualmente) dal contratto e dalla legge applicabile, tenendo conto che non potranno essere risarcibili i danni per inadempimento sempre a condizione che la parte non fosse già inadempiente per altri motivi e non abbia tardato ingiustificatamente a comunicare all’altra l’impedimento di forza maggiore e che provi tale sussistenza della forza maggiore medesima.

Quanto ai profili restitutori, il diritto italiano prevede che la parte impossibilitata totalmente da causa di forza maggiore non possa richiedere la controprestazione all’altra e debba restituire quanto ricevuto. Se l’impossibilità ha riguardato solo una parte della prestazione, la controparte avrà diritto ad una corrispondente riduzione del prezzo (artt. 1463 e 1464 codice civile). Tali criteri restitutori si ritrovano spesso nei contratti internazionali. Ad esempio, la clausola modello di Forza maggiore dell’ICC (2003), prevede che la parte che abbia tratto un beneficio dal contratto parzialmente eseguito, debba comunque compensare l’altra in misura equivalente al beneficio ricevuto

In conclusione, affinché all’epidemia/pandemia sanitaria non si affianchi una vera e propria pandemia commerciale occorrerà che tutti gli operatori che abbiano a gestire situazione potenzialmente affette dalla epidemia di Covid-19, a prescindere dalle Nazioni attualmente coinvolte, vaglino con grande attenzione la propria specifica situazione e i propri contratti in essere, nonché quelli in corso di negoziazione, al fine di prevenire danni che potrebbero diventare estremanente gravosi.

[Fonte STUDIO LEGALE FALBO & MANARA ]

Per maggiori informazioni puoi contattare direttamente lo Sportello Legale ADACI al seguente indirizzo: http://bit.ly/2tI8Jzo

ADACI Associazioni Italiana Acquisti e Supply Management

Osservatorio congiunturale Scenari & Tendenze dell’Associazione Industriale Bresciana: rinviato a data da destinarsi

Comunichiamo che l’Associazione Industriale Bresciana ha deciso di rinviare, a data da destinarsil’osservatorio congiunturale Scenari & Tendenze su economia e materie prime in programma martedì 24 marzo 2020.

Per maggiori informazioni consulta il sito http://www.aib.bs.it/appuntamenti/prossimi_eventi/1574.

ADACI Associazioni Italiana Acquisti e Supply Management

Convegno rinviato di Federmanagement: “Management e sostenibilità dell’impresa e della società”

ADACI segnala che, a seguito dell’ordinanza della Regione Lombardia e delle conseguenti restrizioni, Federmanagement di comune accordo con tutte le realtà associative coinvolte nell’organizzazione del convegno “Management e Sostenibilità dell’impresa e della società” in programma per il 18 Marzo presso Milano Sala Assemblee UBI Banca, ha deciso di rinviare l’evento.

Sarà nostra cura comunicare la prossima data del Convegno.

Per info e iscrizioni scrivere a: comunicazione@missioncontinuity.it 

ADACI Associazioni Italiana Acquisti e Supply Management

ADACI presenta il nuovo calendario degli eventi nazionali del 2020

In seguito all’emergenza causata dall’epidemia del virus COVID-19 (Coronavirus), ADACI ha riprogrammato gli eventi secondo il seguente calendario: 

ADACI PA SYMPOSIUM IV EDIZIONE
26 maggio 2020, “Roma Eventi – Fontana di Trevi” (RM)

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OPPORTUNITY SERVICE
11 giugno 2020, Villa Torretta (MI)

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MAGISTER VII EDIZIONE
24 giugno 2020, Università di Pisa

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CPO LOUNGE COMMUNITY II EDIZIONE
1 ottobre 2020, Villa Fenaroli – Rezzato (BS)

 

 

 

NEGOTIORUM FUCINA VIII EDIZIONE
2 e 3 ottobre 2020, Villa Fenaroli – Rezzato (BS)

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OPPORTUNITY MANUFACTURING V EDIZIONE
13 novembre, Villa Sonnino – San Miniato (PI)

 

 

 

Coloro che si sono già iscritti verranno contattati dalla Segreteria Nazionale per avere conferma della partecipazione agli eventi riprogrammati.

Scarica il calendario degli eventi nazionali ADACI 2020

ADACI Associazioni Italiana Acquisti e Supply Management

CoronaVirus: è in valutazione l’agenda degli eventi e dei corsi.

In seguito all’evolversi della situazione e per maggiore precauzione, ADACI, l’Associazione Italiana di Management degli Acquisti e del Supply Management ha preso la decisione di annullare il prossimo Consiglio Nazionale in programma a Milano in data 29 Febbraio 2020.

Nel frattempo, gli uffici di Via Imperia, 2 a Milano saranno temporaneamente chiusi al pubblico da lunedì 24 febbraio a mercoledì 27 febbraio compreso, al fine di valutare e pianificare tutte le prossime attività, ma rimane operativa.

L’invito per tutti è quello di attenersi alle indicazioni delle autorità sanitarie, mantenendosi informati in modo corretto e puntuale, e a seguire alcuni pratici consigli della guida che alleghiamo:

PIEGHEVOLE-CORONAVIRUS.pdf

Sono in fase di valutazione altre misure con riferimento agli eventi e gli incontri in programma per le prossime settimane, per le quali sarà data tempestiva informazione.

Per ulteriori approfondimenti leggi anche: https://www.adaci.it/il-cigno-nero-delleconomia-globale-coronavirus-covid-2019/

La community di ADACI, grazie sia al numero delle aziende rappresentate sia al legame di collaborazione esistente tra i soci, potrebbe supportati a gestire un piano di recupero o a reperire nuove fonti o soluzioni di fornitura.

Contatta la segreteria nazionale allo 02-40072474 int.5 oppure invia una mail a covid19-desk@adaci.it e vedremo di dare corso ad iniziative e risposte in tal senso.

Fabrizio Santini
Presidente Nazionale ADACI

ADACI Associazioni Italiana Acquisti e Supply Management

ADACI SMART Call for paper: Call for collaboration nell’ambito di ricerche accademiche su tematiche di procurement, supply management e logistica

Da alcuni anni a questa parte, la collaborazione tra ADACI e il mondo universitario si sta rafforzando dando luogo a sinergie in campo formativo, cercando una sempre maggiore integrazione tra attività di ricerca ed esperienze professionali. 

Nell’intento di fornire una base empirica alle ricerche dei docenti universitari, ti chiediamo se sei disposto a collaborare segnalando iniziative o progetti di particolare rilievo cui tu hai partecipato o che hai condotto, che potrebbero essere presentati al Magister VII di ADACI presso Hotel Leon d’Oro a Verona.

La tua esperienza potrebbe essere selezionata come setting per lo sviluppo di un caso studi e, quindi, potrebbe rappresentare la base di riferimento per la redazione di un paper scientifico che, oltre ad una divulgazione in ambito associativo, potrebbe essere pubblicato su riviste specializzate del mondo universitario. L’elenco delle tematiche per le quali è richiesto il supporto dei soci ADACI è indicato in questo allegato.

Dal punto di vista pratico, nel caso in cui una delle tematiche da te proposte diventasse oggetto della ricerca, tu dovresti concordare con il docente incaricato di sviluppare il paper le modalità di sviluppo della collaborazione (non onerosa), e fornire le informazioni e il supporto necessario. Salvo eccezioni, il tutto potrà essere gestito telefonicamente e a mezzo posta elettronica.

ADACI Smart costituirà una sessione tematica del convegno SINERGIE-SIMA che si terrà a Pisa il 25 e 26 Giugno 2020 e, quindi, organizzato come sessione parallela ad hoc sul tema del “supply chain management”.
ADACI Smart , in particolare, fungerà da evento di apertura della main conference e si terrà il 24 Giugno dalle ore 12.00 alle ore 18.00 presso la sede della Scuola Superiore Sant’ Anna di Pisa.
All’interno della sessione parallela saranno previste le presentazioni dei paper inviati e selezionati attraverso un processo di double blind peer review. Le norme per l’invio dei paper sono quelle della Conferenza SINERGIE-SIMA, sotto richiamate.
Elemento caratterizzante di ADACI Smart saranno le sue modalità di conduzione, che vedranno la presenza di relazioni da parte di manager e accademici all’interno di salottini tematici nei quali il ruolo di discussant sarà ricoperto in forma incrociata , ossia da parte degli accademici nel caso di presentazioni dei manager e da parte dei manager nel caso delle presentazioni degli accademici .
Alla fine della sessione sarà organizzato uno special event di carattere conviviale , al quale potranno prendere parte tutti i soci ADACI e gli iscritti al convegno SINERGIE-SIMA, per accrescere le opportunità di networking tra i partecipanti. Nella mattinata del 25 Giugno, coloro che hanno partecipato ad ADACI Smart potranno assistere alla sessione plenaria
della Conferenza SINERGIE-SIMA, nella quale relazioneranno primari esponenti del mondo accademico e manageriale.

COME SI SVOLGE LA CALL FOR PAPERS

Alla sessione dell’ADACI SMART, come in tutta la conferenza Sinergie-Sima, possono essere presentati solo paper inediti e non in valutazione presso journal e/o altri convegni sottomessi nella forma di:
• Full Paper
• Tipologia per i case studies presentati dai manager
• Extended abstract, indicazioni
Le prospettive editoriali saranno diverse sulla base della natura del contributo. I paper possono essere proposti in lingua italiana o inglese.

Tutti i contributi potranno essere presentati inizialmente come extend abstract rispettando le scadenzee la procedura per la submission della Conferenza SINERGIE-SIMA, ossia:

  • 29 febbraio 2020: Dichiarazione di interesse in particolar modo per i case study presentati dai manager
  • 13 marzo 2020: possibile presentazione degli abstract al Magister VII di ADACI presso Hotel Leon d’Oro a Verona
  • 14 aprile 2020: submission
  • 15 maggio 2020: comunicazione dell’accettazione nel programma del convegno

Per i paper accettati e presentati alla conferenza sarà data la possibilità di pubblicazione a condizione della submission del full paper entro il 31 luglio 2020.

Scarica la locandina

ADACI Associazioni Italiana Acquisti e Supply Management

Il Cigno nero dell’economia Globale: Coronavirus (COVID-2019)

A fine gennaio le Autorità Cinesi hanno chiuso Wuhan, un importante Hub industriale delle Cina.

Messo in quarantena la città con gravi restrizioni alla mobilità delle persone e delle merci. Già a fine gennaio si contava un contagio di 6000 persone con 130 decessi. Oggi 18 febbraio 2020 (fig.1), 1765 vittime. Il 2,7 % della popolazione Cinese.

Nonostante la Cina abbia dimostrato una capacità di reazione importante costruendo in 10 giorni un ospedale pe gestire malati e quarantena. La priorità sulle persone e al contenimento del virus ha bloccato le normali attività economiche di scambio e commercio.

Molti sono state le defezioni di buyer italiani a fiere e visite programmate in Europa e nei mercati asiatici, anche Adaci è stata coinvolta dovendo posticipare la presenza di Ritsuo Shingo, uno dei massimi esperti mondiali nel miglioramento dei processi aziendali e metodologie Lean, al convegno Magister di ADACI. Molte aziende italiane hanno cancellato viaggi di lavoro posticipato incontri sia per il blocco dei voli, sia per le informazioni in crescita circa la diffusione del Virus. Tale intervento sarà riprogrammato posticipandolo secondo le disponibilità future della presenza in Europa del Maestro. Il network dei professionisti del supply management italiano (ADACI) è da sempre in relazione con ISFPM, network internazionale del supply management, di cui fanno parte anche i colleghi Giapponesi e Cinesi. Facciamo ponte fra le associazioni e offriamo supporto alle aziende per arginare e organizzare il reperimento di alternative di acquisto. Per le aziende della moda Burberry, YSL, e altri Brand l’impatto dovuto alla mancata vendita in Asia nei primi mesi dell’anno, che coincidono con il capodanno Cinese sono elevatissime e si stimano ripercussioni anche in Europa.

La banca centrale cinese e il governo cinese sono pronti a stimoli per mantenere il valore dei mercati finanziari. Il Giappone ha avuto un tracollo dell’economia.

Secondo l’analista di Jefferies, Sean Darby, Reuters del 17 febbraio, “le misure di contenimento cinesi suggeriscono che l’attività si potrà normalizzare solo per la metà di marzo o ancor più probabilmente alla fine del trimestre. Resta da capire quale sarà il grado di stimolo fiscale” che arriverà da Pechino. Quel che è certo, per ora, è l’intervento monetario della Banca centrale: ha iniettato liquidità nel mercato finanziario per 100 miliardi di yuan (circa 14,3 miliardi di dollari) attraverso pronti contro termine a sette giorni ad un tasso di interesse del 2,4 per cento: è un’operazione con la quale compra titoli dalle banche, con l’impegno degli istituti a riacquistarli a una scadenza data.

Disservizi logistici, chiusura di fabbriche Cinesi, ritardi di consegne, Stock out di forniture sono fra le molteplici ragioni per cui la Cina non riuscirà ad arginare gli impatti sull’economia.

Alcuni dei settori che sonno stati significativamente colpiti dalla frenata del gigante cinese sono:

 

Servizi Aerei e trasporti:

Cancellazioni e blocco dei voi dalla Cina verso il resto del mondo.  Aumento delle misure di sicurezza per rilevare le temperature dei passeggeri. Cancellazioni dei voli e prenotazioni per la Cina.

Hyunday ha sospeso le produzioni, poiché questo mese le vetture sono ferme al porto che attendo l’imbarco.

 

Luxury Good:

Disertati gli appuntamenti per la presentazione delle collezioni a Londra, normalmente i Buyer Cinesi sono attesi e ricercati. I negozi nell’emisfero asiatico hanno personale ridotto e tempi limitati di apertura, fino alla chiusura dei punti vendita.

 

Fabbriche Chiuse:

Chiuse le produzioni alimentari di Pespi e Kraft. Wuhan è il centro delle produzioni automobilistica e ancora le fabbriche resteranno chiuse per una ulteriore settimana. Chi ha alternativa sta spostando le produzioni in altri paesi. Altri Produttori stanno dirottando la ricerca di fornitori, almeno temporaneamente, in altre aree e paesi.

Servizi finanziari e Banche

Servizi stop and go, uffici chiusi, personale sostituito con obbligo di osservare la quarantena.  Disservizi anche per le compagnie assicurative.

 

Petrolio:

L’economia Cinese, ha frenato la produzione essendo il maggior produttore mondiale, ha influenza sul prezzo del petrolio e per la prima volta in un decennio, diminuirà la domanda. Questo ha effetto al ribasso sul mercato delle materie prime in generale.

La filosofia cinese insegna, che la crisi ha due facce per alcuni è una perdita per altri un’opportunità. Sono tutti gli effetti di una situazione critica, ma la vera sfida globale è il contenimento della diffusione del  Corona Virus. Per ora il 99% dei casi si è verificato in Cina. Tuttavia la Russia chiede le frontiere alla Cina, l’Italia rallenta i contatti con la Cina finché la pandemia non sarà passata.

 

Dott.ssa Federica Dallanoce

Vice Presidente ADACI

ADACI Associazioni Italiana Acquisti e Supply Management

SITUAZIONE CORONAVIRUS IN CINA

Caro Socio,

con la presente riteniamo importante darti un aggiornamento di quanto sta succedendo in Cina a proposito dell’epidemia del COVID-19 che ha colpito il paese, in primis desideriamo esternare la nostra solidarietà al popolo cinese ed a tutti coloro che stanno nel mondo lottando per contenere la diffusione del virus.

Desideriamo fornirti tutto il nostro appoggio per risolvere situazioni che bloccano o potranno potenzialmente bloccare le attività dell’azienda per cui lavori in quanto vincolato ad approvvigionamenti di materiali da quelle aree.

La community di ADACI, grazie sia al numero delle aziende rappresentate sia al legame di collaborazione esistente tra i soci, potrebbe supportati a gestire un piano di recupero o a reperire nuove fonti o soluzioni di fornitura.  

Contatta la segreteria nazionale allo 02-40072474 int.5 oppure invia una mail a covid19-desk@adaci.it e vedremo di dare corso ad iniziative e risposte in tal senso.

Al 17 febbraio 2020, circa 71,800 persone hanno contratto il virus (la stragrande maggioranza in Cina), il che ha causato oltre 1.700 decessi. Il rischio di contrarre il virus al di fuori della Cina è attualmente molto basso.

La continua vigilanza e il mantenimento di buone pratiche igieniche che tutti noi seguiamo, ovunque lavoriamo, è una precauzione importante da adottare per ridurre il rischio di diffusione del virus.

Per ulteriori aggiornamenti è possibile accedere al sito seguente: https://coronavirus.app

Tutti i fornitori stanno lentamente iniziando a riprendere le attività in Cina dopo la lunga pausa prolungata di Capodanno. I fornitori hanno bisogno di autorizzazioni da parte delle autorità per la riapertura e il rilascio di queste ultime richiede tempo. Anche le restrizioni di viaggio in Cina stanno rendendo la ripresa della produzione una sfida, in quanto i fornitori cercano di gestire il loro fabbisogno di approvvigionamento di risorse.

E’ innegabile che questa situazione lascerà il segno in ogni futura VALUTAZIONE DEL RISCHIO PAESE, ma non è il momento per perdersi in inopportuni commenti.

Stiamo uniti, questa è la forza del nostro Paese questa è la forza di essere parte dell’ADACI la nostra associazione.

Cordiali saluti

ing. Fabrizio Santini

Presidente Nazionale ADACI

ADACI Associazioni Italiana Acquisti e Supply Management

ADACI: un successo la partecipazione ad Automation & Testing 2020

Si è concluso da pochi giorni Automation & Testing 2020, che ha visto la nostra associazione protagonista dell’evento.

Non solo per l’interesse dimostrato dai visitatori al nostro stand, ma per le attività svolte fra cui lo speech del socio Dr. Alberto Claudio Tremolada sulla circular economy design.

Un ringraziamento in particolare all’organizzatore dell’evento Ing. Luciano Malgaroli, a tutto lo staff e chi in ADACI ha contribuito alla riuscita della nostra partecipazione (Massimo Acanfora, Antonio Boiano, Giorgio Borra, Guido Calderaro, Alberto Carpinetti, Laura De Faveri, Giancarlo Gallo, Letizia Minato, Maria Ruggeri, Fabrizio Santini, Alberto Claudio Tremolada, Adriano Zinali).

 

ADACI Associazioni Italiana Acquisti e Supply Management

Sportello Fleet Management ADACI: come mitigare il rischio Coronavirus per l’automotive 

Come non parlare dell’attualità e il coronavirus. Certi consigli qui di seguito, potranno essere eseguiti solo dopo lo stop del paese.

Lo so che per molti di voi la parte Fleet è una piccola parte. Ma non prenderlo alla leggera. Immaginate i vostri veicoli fermi in officine per settimane perché i componenti non arrivano ?

Magari è un veicolo commerciale che viene utilizzato dai tecnici per andare a fatturare per l’azienda. Come si farà ? Si dovrà ricorrere ad un veicolo sostitutivo.

Ma se questo veicolo era allestito ? Sarà difficile da trovare un veicolo sostitutivo che abbia i requisiti necessari per mandare avanti le operazioni d’un’azienda.

Stessa cosa per i veicoli che vengono utilizzata dalla forza di vendita.

Una cosa è certa : questo problema di approvvigionamento venendo dalla Cina non farà sconti a nessun tipo di mobilità. Che un veicolo sia elettrico, ibrido, metano, gasolio o benzina, non cambia niente. Il fermo macchina sarà identico per ogni tipo di veicolo.

Cosa si potrebbe fare per evitare il fermo macchina ?

Io inizierei dal verificare i tagliandi. Soprattutto chi è in ritardo. E li manderei tutti a fare il tagliando e/o manutenzione. Non tardare.

Invece cosa posso consigliarvi per le nuove consegne ?

Prima di ordinare un nuovo veicolo, verificate se non ci sono veicoli che hanno i requisiti che possono soddisfare il driver se non al 100%, almeno al 80%. Avete la possibilità di spiegare che per ovvie ragioni di ritardi logistici, è meglio scegliere un veicolo in pronta consegna.

La seconda ragione per prendere un veicolo in pronta consegna è la leva in termine di negoziazione. Potrete cosi chiedere un costo di acquisto più basso sul veicolo scelto. Poco importa se li prendete a noleggio o se le comprate.

Cercate anche di verificare che i veicoli non sono dipendenti di componenti che vengono dal Asia.

Mi direte che lo saranno tutti. Ma alcuni più di altri.

Cosa posso consigliarvi per i veicoli che sono in ordine ?

Io vi direi di far verificare a che punto è l’ordine. Da lì, verificare cosa sono le possibili opzioni con la casa auto o il noleggio.

Alla fine, come lo diceva giustamente Mariangela Pira in un servizio Sky TG Economia, sarebbe forse il caso di ripensare la catena logistica in toto. E non lasciare tutta la catena in Cina.

Magari qualcuno potrebbe pensare di reinvestire in Italia.

Ti consiglio alcuni link interessanti:

https://www.ilsole24ore.com/art/auto-perche-volkswagen-e-l-azienda-piu-esposta-rischio-coronavirus-ACEY3wHB

https://www.alvolante.it/news/fca-produzione-a-rischio-coronavirus-367446

https://www.formulapassion.it/automoto/mondoauto/coronavirus-lindustria-auto-e-a-rischio-478989.html

Rimango ovviamente sempre aperta a critiche/considerazioni/domande su questo argomento, contattami attraverso lo Sportello Fleet Management di ADACI al seguente link: http://bit.ly/36EIBUC

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