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ADACI Associazioni Italiana Acquisti e Supply Management

Partecipa alla survey “Investimenti, Soluzioni e Metodologie nel Procurement” promossa da IKN

Partecipa alla survey “Investimenti, Soluzioni e Metodologie nel Procurement” promossa da IKN in collaborazione con ADACI: i primi 30 che completeranno il sondaggio riceveranno un FREE PASS per la nuova edizione di Procurement Forum che avrà luogo il prossimo 19 febbraio 2020 presso il Centro Congressi NH Milanofiori (Assago, MI).

I risultati verranno presentati durante la giornata di convegno.

Compila la survey a questo link: https://forms.gle/xLChyt7nhMdiuwqH8

Grazie della collaborazione!

 

Programma dell’evento

Per maggiori informazioni: informazione@adaci.it oppure visita il sito della 3° edizione del Procurement Forum

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ADACI segnala l’evento del Cluster Fabbrica Intelligente “L’ecosistema dell’innovazione tecnologica nel settore manifatturiero di fronte alle sfide del mercato globale” – 27 gennaio 2020

ADACI segnala l’evento del Cluster Fabbrica Intelligente di lunedì 27 gennaio 2020 dalle 9:30 alle 13:00 presso il Politecnico di Milano – BL28 Aula Carassa e Dadda (Via Lambruschini 4, Milano).

A sette anni dalla istituzione del Cluster Tecnologico Nazionale Fabbrica Intelligente (CFI) è il momento di entrare in profondità nell’ecosistema collaborativo scientifico della trasformazione digitale del manifatturiero nazionale.

Oggi – anche in vista del nuovo programma quadro Horizon Europe – questo ecosistema necessita di un processo logico e progressivo che, sostenuto dalle esperienze industriali di avanguardia come i Lighthouse, si allarghi a una platea più vasta di fabbriche, con particolare riguardo al versante delle PMI.

Attraverso l’evento “L’ecosistema dell’innovazione tecnologica nel settore manifatturiero di fronte alle sfide del mercato globale” il CFI intende promuovere operativamente la costruzione del processo, raccogliendo le esigenze delle aziende e le opportunità di collaborazione degli stakeholder presenti.

La partecipazione all’evento è gratuita.

Per iscriverti all’evento, clicca qui. Nel pomeriggio, dalle 14:30 alle 17:30, si svolgeranno i lavori dei Gruppi Tematici Tecnico-Scientifici. I soci di Fabbrica Intelligente e gli esperti avranno la possibilità di contribuire all’aggiornamento della Roadmap del Cluster Fabbrica Intelligente.

Scarica il programma

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Approfondimento dello Sportello Legale ADACI: la nozione di “gruppo societario”

L’argomento che lo Sportello Legale ADACI vuole sottoporre all’attenzione degli associati questo mese è la nozione di gruppo societario e le possibili conseguenze sull’autonomia delle singole società che ne fanno parte.

Secondo giurisprudenza costante (tra le tante Corte di Cassazione, Sezione L civile Sentenza 31 luglio 2017, n. 19023) il collegamento economico-funzionale tra imprese gestite da società di un medesimo gruppo non comporta il venir meno dell’autonomia delle singole società,  a meno che non vi sia una simulazione in frode alla legge del frazionamento di un’unica attività fra vari soggetti.

Sotto l’aspetto strettamente giuslavoristico, dunque, è necessario verificare, in tali ipotesi, quale sia la sorte del rapporto di lavoro dei dipendenti delle singole società facenti parte del gruppo.

Infatti, è possibile ravvisare un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro –ovvero la contitolarità dello stesso delle varie società, nonostante la formale assunzione da parte di una sola- attraverso la verifica dell’esistenza dei seguenti requisiti: a) unicità della struttura organizzativa e produttiva; b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo ed il correlativo interesse comune; c) coordinamento tecnico e amministrativo-finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune; d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori.

Pertanto, in caso di accertamento da parte del giudice di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro, il dipendente di una singola società potrà far valere i propri diritti anche nei confronti di chi non è suo formale datore di lavoro.

Per maggiori informazioni puoi contattare direttamente lo Sportello Legale ADACI al seguente indirizzo: http://bit.ly/2tI8Jzo

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Come si definisce una “CAR LIST”? Ne parliamo nell’articolo dello Sportello Fleet Management ADACI

La Car List: il mese scorso abbiamo toccato brevemente una parte della car list.

Non volevo approfondire troppo l’aspetto della scelta dei veicoli perché c’era in atto il delineamento della legge di bilancio 2020 dove abbiamo sentito di tutto e di più sulla tassa sui veicoli aziendali.

Per fortuna è uscita la notizia che il governo ha fatto parzialmente marcia indietro. Tornerò nel prossimo articolo con dettagli in merito alla legge di bilancio. Intanto troverete le mie considerazioni.

Da Fleet Manager, non dobbiamo dare un assegno in bianco ai nostri utenti per “farli contenti”. Che i nostri utenti pagano il fringe benefit o meno, il fatto di avere un veicolo aziendale è un vantaggio non da poco per il dipendente.

Dobbiamo comunque, come dicevo nell’articolo precedente, pensare alla generazione Greta.

Ci sono diversi modi di approcciare la definizione di una carlist.

Ci sono aziende che hanno da parte di casa madre all’estero un obbligo di scegliere macchine che hanno un basso tasso di CO². E per di più devono dare il reporting annuale di quanto è sceso il carbon footprint della filiale italiana grazie alla nuova lista.

Per chi ha una rappresentanza di sindacati molto presente in azienda, è bene confrontarsi con loro. Sentire un po’ a cosa sono aperti e in che modo potete riuscire a farli accettare una lista ragionevole.

La mia esperienza mi ha imparato che era meglio confrontarmi con loro per l’allestimento dei veicoli commerciali. Perché alla fine, erano i tecnici che dovevano girare 40 ore a settimane in questi furgoni per far fatturare l’azienda. Quindi era necessario che i tecnici fossero contenti del loro mezzo che alle fine era anche un loro strumento di lavoro.

In linea di massima sono contraria ad una lista aperta con un budget a veicolo a secondo della fascia di appartenenza. Il motivo è abbastanza semplice. Se un’azienda si limita ad un paio di case auto, si ha più forza di negoziazione.

Essere Fleet Manager significa anche negoziare con le case auto. Non c’è nessuno che vi vieta di andare a negoziare con le case auto. Dopo di che andrete a chiedere che il vostro sconto venga presa in considerazione nel calcolo dell’importo del canone di noleggio, per chi ha le auto a noleggio lungo termine. Per chi ha le auto di proprietà, beh, mi sembra ovvio il beneficio.

Un altro passaggio importante è di avere la benedizione della direzione generale. La macchina può essere un fattore importante per attirare talenti. Ma non deve esserlo troppo. Ho visto troppe volte che alle persone a chi era concesso un’eccezione nella scelta del veicolo, che questa persona non sarebbe rimasta a lungo in azienda. E quando questa persona se ne va, non si riesce più a riassegnare il veicolo, specialmente quando è di colore giallo canarino (per modo di dire).

L’importanza nella scelta dei veicoli oggi, oltre al CO², sono sicuramente gli ADAS, ovvero le assistenze alla guida. La loro efficacia non è più da dimostrare. Sicuramente, le macchine sono sempre più sicure. C’è comunque da stare attenti. Perché ad avere troppi assistenti alla guida, ci si dimentica dei propri istinti e competenze alla guida. Questo lo passiamo lasciare quando arriveranno le macchine a guida autonoma, domani… forse…

Rimango ovviamente sempre aperta a critiche/considerazioni/domande su questo argomento, contattami attraverso lo Sportello Fleet Management di ADACI al seguente link: http://bit.ly/36EIBUC

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Lo Sportello Legale ADACI chiarisce meglio l’istituto del “WHISTLEBLOWING”

In materia di strumenti giuridici contro la corruzione e le irregolarità del lavoro, ha recentemente trovato spazio nel nostro ordinamento il cosiddetto istituto del whistleblowing, vale a dire un sistema di regolamentazione volto a favorire la segnalazione di illeciti da parte dei dipendenti appartenenti ad amministrazioni sia pubbliche che private.

L’istituto del whistleblowing è uno strumento giuridico concepito per tutelare i lavoratori e permettere di segnalare illeciti presenti all’interno della struttura di appartenenza ai soggetti incaricati (es. Autorità Nazionale Anticorruzione e relativi responsabili all’interno della propria organizzazione, autorità giudiziarie, Corte dei Conti, etc.).

Per questo motivo, al fine di una migliore applicazione dello strumento, il legislatore non ha predisposto con la legge n. 179/2017 una tassativa lista di irregolarità alle quali attenersi, ma si è limitato ad indicare in modo generico una serie di situazioni tipiche; in riferimento a quest’ultime possiamo per esempio citare frodi, danni all’organizzazione o arrecati da essa, false comunicazioni, pericoli sul luogo di lavoro, elusione delle norme sulla sicurezza del lavoro, danni ambientali, minacce alla salute o alla persona, corruzione, concussione, operazioni finanziarie irregolari negligenze mediche, etc.

Attraverso l’istituto del whistleblowing, prima con l’entrata in vigore della legge n. 190/2012 per il settore pubblico e poi in modo più ampio con la legge n. 179/2017, viene adottato in Italia un sistema di prevenzione e di lotta ai fenomeni di corruzione sul posto di lavoro, che si adopera per tutelare i lavoratori che segnalano tali irregolarità (c.d. whistleblower) su due fronti: da una parte con la garanzia della riservatezza in fase di segnalazione dell’illecito, mentre dall’altra con una tutela volta ad evitare ogni forma di ripercussione nei confronti dei dipendenti.

Dunque, garantendo una valida protezione in favore dei whistleblower si andrà ad incentivare e a combattere l’omertà dovuta alla paura di possibili ripercussioni sulla sfera personale dei dipendenti presso il luogo di lavoro. Per meglio specificare, il lavoratore che si trovi intenzionato a segnalare e riferire eventuali illeciti commessi o pianificati da parte dell’impresa (o dei suoi membri) si sentirà maggiormente incentivato a cooperare con gli enti predisposti se verrà completamente tutelato da potenziali ripercussioni; per questo motivo, le norme in materia di whistleblowing prevedono appunto il divieto di licenziamento, demansionamento, sanzionamento, trasferimento o assoggettamento a qualunque forma di ritorsione in risposta alla segnalazione ricevuta.

Per maggiori informazioni puoi contattare direttamente lo Sportello Legale ADACI al seguente indirizzo: http://bit.ly/2tI8Jzo

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QUESTIONI DOGANALI: PROBLEMATICHE RELATIVE ALLE MISURE DI SALVAGUARDIA DEFINITIVE SU ALCUNI PRODOTTI SIDERURGICI

 

Con l’attuazione del Regolamento (UE) 2019/159, la Commissione europea ha imposto misure di salvaguardia definitive su alcuni prodotti siderurgici; per i fogli rivestiti di metallo la relativa categoria 4 è stata suddivisa in due diverse sottocategorie, a cui sono stati riservati distinti contingenti tariffari:

  • 4A – altri prodotti standard
  • 4B – prodotti realizzati appositamente per l’industria automobilistica, basati su specifiche precise e soggetti a contratti a lungo termine

Al termine del procedimento di riesame delle misure già adottate, il Reg. di esecuzione (UE) n. 2019/1590 della Commissione del 26 settembre 2019  ha  previsto, a decorrere dal 1° ottobre 2019, che i prodotti siderurgici che rientrano nella categoria 4B e che sono di fatto utilizzati per la produzione di parti automobilistiche, siano esentati dal dazio (25%) se vincolati al regime di uso finale cui all’art. 254 di regolamento (UE) n. 952/2013 (CDU).

La procedura si presenta particolarmente complessa comportando la necessità di:

  1. presentare all’Ufficio doganale competente una domanda per il regime di “uso finale” fornendo, tra le altre, le indicazioni che permettono di rilevare che l’acciaio importato è utilizzato per la produzione di componenti per l’industria automobilistica
  2. disporre di un’autorizzazione per una garanzia globale rilasciata dall’Ufficio doganale a copertura dei diritti doganali gravanti sui prodotti importati
  3. avere una polizza assicurativa o garanzia bancaria a copertura dei diritti gravanti per l’intero periodo di trasformazione
  4. mantenere adeguate registrazioni per tenere traccia degli spostamenti e delle lavorazioni delle merci
  5. trasferire, nel caso di trasformazione realizzata da altri operatori a questi ultimi, i diritti e gli obblighi del regime in modo parziale o totale
  6. presentare un conto di appuramento all’ufficio doganale competente, al termine della trasformazione, per dimostrare la destinazione finale del prodotto ammesso al regime e attendere il rilascio della garanzia impegnata
  7. sottoporsi ai controlli degli Uffici delle dogane in qualsiasi momento per accertare la corretta gestione del regime

 

Per le attività realizzate all’esterno dell’azienda del titolare del regime di uso finale è richiesta la collaborazione delle aziende trasformatrici o destinatarie interessate, perché tutti o parte degli adempimenti sopra indicati devono essere assunti dalle stesse, previa accettazione.

 

La Commissione europea ha ammesso anche la possibilità di evitare la procedura illustrata per l’importatore che agisca in qualità di rappresentante diretto di un produttore di parti automobilistiche che sia in possesso di autorizzazione all’uso finale.

 

Al momento è possibile utilizzare anche il contingente 4A, ma non è detto che tale condizione permanga in futuro in quanto l’intenzione della Commissione europea era di riservare il 4A per l’acciaio impiegato in usi diversi da quelli delle imprese automobilistiche, essendo questi garantiti dal contingente 4B.

 

La complessità della procedura rende alla luce dell’attuale normativa pressoché inutilizzabile il contingente previsto per l’industria automobilistica con evidenti problemi per il sourcing della materia prima.

 

 

ENTRATA IN VIGORE DELL’ ACCORDO DI LIBERO SCAMBIO TRA UE E SINGAPORE

 

Il 21 novembre è entro in vigore l’accordo di libero scambio tra UE e Singapore che è uno dei primi accordi bilaterali di “nuova generazione” che oltre alla classica eliminazione dei dazi doganali e delle barriere non tariffarie per gli scambi di beni e servizi, contiene importanti disposizioni in materia di protezione della proprietà intellettuale, liberalizzazione degli investimenti, appalti pubblici, concorrenza e sviluppo sostenibile.

All’entrata in vigore dell’accordo commerciale, oltre l’80% di tutte le importazioni da Singapore entrerà a dazio 0 in UE. Le tariffe UE saranno rimosse entro tre o cinque anni, a seconda della categoria di prodotti.

Per fruire dei benefici tariffari, in caso di spedizioni superiori ai 6.000 € occorre la dichiarazione di origine preferenziale apposta su fattura o altro documento commerciale da parte di operatori in possesso dell’autorizzazione di “esportatore autorizzato” rilasciata dalla Dogana.

Maggiori informazioni potranno essere richieste allo Sportello Dogane & Accise  di Adaci inviando una mail o chiamando ADACI.

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ADACI espone dal 12 al 14 febbraio 2020 ad A&T 2020, la fiera internazionale dedicata a innovazione, tecnologie e competenze 4.0

Come nel 2019 anche quest’anno dal 12 al 14 febbraio la nostra associazione sarà presente ad A&T 2020 presso Oval Lingotto Fiere di Torino, con un proprio stand (A15) ed attività riservate ai soci/partner.

A&T è la fiera annuale dedicata al mondo dell’industria 4.0 dove si incontrano grandi aziende, pmi e start up per dare risposte e soluzioni concrete a tutti gli attori della filiera produttiva italiana.

I soci/partner che desiderano partecipare ed iscriversi (link riservato per registrarsi gratuitamente: https://www.aetevent.com/default.aspx?p=ODA2OzY2MzQ=) avranno l’opportunità di:

  • Fare scounting Clienti e fornitori
  • Avere un Vostro punto d’incontro allo stand ADACI riservato
  • Valutare nuove tecnologie e trend nella supply chain
  • Accedere ad eventi formativi, meeting, tavole rotonde e workshop
  • Fare networking professionale

Il 13 febbraio alle 12:00, presso il competence point Produzione di A&T, potrete partecipare allo speech del nostro socio Dr. Alberto Claudio Tremolada dal titolo: “Circular economy design – estrarre valore in fase di progettazione e acquisto”.

Case study e overview su materiali, mercati, processi e tecnologie a supporto di progettazione, produzione e acquisti.

INGRESSO A FESTA INAUGURALE (RISERVATO A EXPO E VIP)
Al termine del primo giorno di fiera, il 12 febbraio alle ore 18.00, sarà organizzato un momento conviviale per brindare tutti insieme, perché è bello condividere un’emozione.

POSTO RISERVATO A EVENTI E CONVEGNI
Sarà sufficiente presentarsi in sala entro 10 minuti dall’orario di inizio* per avere il tuo posto assicurato (SENZA doverlo prenotare).

* oltre il suddetto termine il posto a sedere non è più garantito

Per informazioni a disposizione il nostro socio – responsabile sportello fonderie e metalli Dr. Alberto Claudio Tremolada (alberto.tremolada@adaci.it) e la segreteria ADACI (informazione@adaci.it).

 

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ADACI e Performance Strategies: partnership di successo anche per il 2020

 

“La fortuna è quel momento in cui la preparazione incontra l’opportunità”

Randy Pautsch (autore del libro “L’ultima lezione”)

 

ADACI e Performance Strategies anche per il 2020 hanno rinnovato la partnership, che si è dimostrata di successo per i soci/partner ADACI che hanno partecipato agli eventi Performance Strategies.

Performance Strategies è un punto di riferimento con eventi in cui acquisire insight specifici ed immediatamente applicabili, oltre che rappresentare la possibilità di generare nuove opportunità professionali grazie al networking con gli altri partecipanti.

I prossimi anni saranno cruciali per chi si occupa di acquisti a vario titolo, per le diverse sfide che dovranno affrontare e supply chain sempre più liquide da gestire (Zygmunt Baumann).

Tra le sfide troviamo senza dubbio l’innovazione tecnologia, la trasformazione digitale e la gestione delle supply chain liquide.

ADACI vuole essere guida nell’innovare la professione e aprire nuove frontiere anche con i percorsi di Performance Strategies, assieme a Voi per essere attori protagonisti dei cambiamenti.

Ecco il calendario eventi riservati a nostri soci/partner ai quali partecipare nel 2020 e dove saremo presenti con nostro spazio per incontrarci:

A breve pubblicheremo i vantaggi riservati ai soci/partner ADACI per partecipare agli eventi di Performance Strategies.

Un ringraziamento sentito ai nostri soci e collaboratori di sede Dr. Alberto Claudio Tremolada – Ing. Fabrizio Santini – Dr.ssa Federica Dallanoce – Laura De Faveri – Letizia Minato, al Dr. Marcello Mancini e Dr. Danilo Fazi di Performance Strategies come facilitatori della partnership ADACI con Performance Strategies.

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ADACI Formanagement presenta Fucinandum Innovation: People Value – 6 febbraio 2020 presso Oracle Italia

ADACI Formanagement presenta Fucinandum Innovation: “People Value – Alla ricerca di un nuovo equilibrio tra UOMO e TECNOLOGIA”, in programma giovedì 6 febbraio 2020 dalle 14:00 alle 18:00 presso Oracle Italia – Viale Fulvio Testi 136, Cinisello Balsamo (MI).

Partecipa anche tu al confronto fra Supply Chain Manager, Responsabili Acquisti e Risorse Umane sulle competenze indispensabili per una Supply Chain allineata, integrata, veloce e che utilizza tecnologie di ultima generazione. 

Per iscriverti al Fucinandum Innovation, clicca qui.

La partecipazione all’evento dà diritto a 4 crediti per il mantenimento dell’attestazione Q2P ADACI.

Scarica la locandina

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Nuovi adempimenti per ritenute fiscali

La presente per condividere le ultime disposizioni approvate il 17 dicembre 2019 in relazione al nuovo obbligo sulle ritenute fiscali.

In particolare, le aziende (committenti) che affidano il compimento di un’opera o di uno servizio, di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro, a un’impresa tramite contratto di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente, con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, sono tenute a richiedere all’impresa appaltatrice (e alle imprese subappaltatrici), copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali dei lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio.

Il versamento delle ritenute fiscali è effettuato dall’impresa appaltatrice (e dall’impresa subappaltatrice), con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.

Riepilogando, la comunicazione al committente, circa il pagamento delle ritenute fiscali dei lavoratori presenti nel mese precedente presso il committente per le attività appaltate deve avvenire:

  • qualora vi sia un prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente;
  • qualora vi sia l’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili;
  • per i lavoratori direttamente impiegati nell’appalto;
  • la ritenuta dovrà essere effettuata per ciascun committente;
  • non vi è la possibilità, per l’appaltatore, di compensare le ritenute con crediti di qualunque tipo.

Al fine di consentire al committente il riscontro dell’ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, entro i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute fiscali, l’impresa appaltatrice deve trasmettere al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice, le deleghe ed un elenco nominativo di tutti i lavoratori impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente. Detto elenco dovrà prevedere:

  • i lavoratori, identificati mediante codice fiscale;
  • il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato;
  • l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione;
  • il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

Nel caso in cui l’impresa appaltatrice non ottemperi all’obbligo di trasmettere al committente le deleghe di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati, ovvero risulti l’omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, il committente dovrà sospendere, finché perdura l’inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell’opera o del servizio ovvero per un importo pari all’ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, dandone comunicazione, entro novanta giorni, all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente nei suoi confronti. In tali casi, è preclusa all’impresa appaltatrice ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute.

Gli obblighi summenzionati non trovano applicazione qualora le imprese appaltatrici (o affidatarie o subappaltatrici), comunichino al committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista per comunicare il versamento, dei seguenti requisiti:

  • risultino in attività da almeno tre anni;
  • siano in regola con gli obblighi dichiarativi;
  • abbiano eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio, complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
  • non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad 50.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Quest’ultima disposizione non si applica per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

La certificazione, che l’appaltatore dovrà inoltrare al committente per la verifica circa la presenza dei requisiti suindicati, sarà messa a disposizione delle singole imprese dall’Agenzia delle Entrate una volta che la legge di conversione del decreto fiscale sarà in vigore. Detta certificazione avrà validità quadrimestrale dalla data del rilascio.

È, infine, esclusa la possibilità per le imprese appaltatrici (o affidatarie o subappaltatrici), qualora mancanti della predetta certificazione dell’Agenzia delle Entrate, di avvalersi dell’istituto della compensazione quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati in relazione ai dipendenti che sono stati messi a disposizione del committente per l’espletamento dell’appalto.

Detta esclusione opera con riguardo a tutti i contributi previdenziali e assistenziali e ai premi assicurativi maturati nel corso della durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell’esecuzione delle opere o dei servizi affidati.

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