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Lo scorso 10 settembre 2019 la Camera di Commercio Internazionale di Parigi (ICC) ha pubblicato la nuova edizione degli Incoterms ®.
Gli Incoterms 2020 verranno presentati in Italia il prossimo 18 ottobre 2019 a Roma, come comunicato da ICC Italia, in occasione ei festeggiamenti italiani per il Centenario di ICC.
Si tratta di una novità di grande rilevanza per il commercio internazionale.
Come noto e come definito dalla stessa ICC gli Incoterms “sono uno standard riconosciuto a livello globale e sono utilizzate nei contratti nazionali e internazionali per la vendita di beni. I termini ICC definiscono in maniera precisa la ripartizione tra venditore e compratore di obbligazioni, spese e rischi connessi alla consegna della merce.”
ICC pubblica gli Incoterms a partire dal 1936 e negli ultimi 30 anni sono state pubblicate nuove versioni in coincidenza con l’inizio di ogni decennio (1990, 2000, 2010 e ora 2020).
I principali cambiamenti contenuti negli Incoterms ® possono essere così riassunti.
In relazione al termine di resa FCA viene prevista una nuova possibilità che potrà tornare utile nei casi di trasporto via mare.
In tali situazioni, infatti, il venditore potrebbe avere la necessità di ottenere una Bill of Lading con una on board notation.
Nel precedente termine FCA la consegna della merce avveniva prima che la stessa venisse caricata a bordo della nave e pertanto risultava difficile poter ottenere la necessaria Bill of Lading.
Il nuovo termine FCA consente di prevedere un obbligo in capo al compratore di dare istruzioni al proprio vettore di emettere e consegnare una on board Bill of Lading al venditore dopo il carico della merce in nave.
In questo modo si potrà venire incontro alle esigenze di quelle parti che decidono di utilizzare il credito documentario come mezzo di pagamento.
Sono previsti diversi livelli di copertura assicurativa nei termini CIP e CIF.
Nel termine CIF permane l’obbligo in capo al venditore di ottenere una polizza assicurativa Institute Cargo Clauses (C) che copre un numero definito di rischi, mentre nel termine CIP vi è l’obbligo in capo al venditore di ottenere una polizza Institute Cargo Clauses (A) chge copre tutti i rischi “all risks”.
In precedenza per entrambi i termini era previsto l’obbligo di ottenere almeno una polizza Institute Cargo Clauses (C).
Negli Incoterms® 2020, inoltre, è prevista la possibilità di prevedere che il trasporto nelle rese FCA/DAP/DPU e DDP venga effettuato non
con un vettore terzo, ma utilizzando mezzi di trasporto propri di venditore (nei termini D) e compratore (nel termine FCA).
Infine, è stato modificato il nome del precedente termine DAT (Delivered at Terminal) che dal 1° gennaio 2020 diventerà DPU (Delivered at Place Unloaded). In questo modo il termine di destinazione della merce può essere anche un luogo differente da un terminal.
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